Contratto a termine, come è cambiato l’ex contratto a progetto

Come funziona un contratto a termine o contratto a tempo determinato? Prima si chiamava contratto a progetto, poi cosa è accaduto? Scopriamolo.

La parola speranza è in fondo sempre stata collegata da un filo sottile, nel mondo del lavoro, a un tipo di contratto, quello a termine, che per i giovani o chicchessia ha sempre rappresentato, gioco forza, un punto di inizio e non certo di arrivo.

Contratto (1)

Il contratto a termine, meglio chiamarlo così e capiremo perché, e ne comprenderemo in questo articolo le evoluzioni e i cambiamenti, non rappresenta certo la massima aspirazione per un lavoratore.

Tuttavia, come parte integrante del mondo del lavoro, va illustrato e raccontato, anche attraverso i notevoli cambiamenti che ha subito.

Il Co.co.Pro (contratto di collaborazione a progetto), conosciuto semplicemente come contratto a progetto, oggi evolutosi in nuove forme contrattuali a tempo determinato, nella sua nuova definizione, rappresenta una tipologia contrattuale molto diffusa. E’ a metà strada tra un contratto autonomo e di tipo dipendente.

Da ora in poi quando parleremo di contratto a progetto racconteremo una tipologia di “accordo” lavorativo che di fatto per legge non esiste più. E’ bene chiarirlo. Ma comunque vale la pena raccontare quelle che erano le sue principali caratteristiche che sono confluite, non poche, anzi quasi tutte, in altri tipi di contratto “a termine”.

Sia ben chiaro quindi che ciò che diremo, riguardo al contratto è progetto, a quello che era, è fondamentale per capire che alla fine la maggior parte dei contratti a termine partono da quelli che sono o meglio erano i suoi punti fondamentali, che devono quindi essere compresi e approfonditi.

Il contratto a progetto rientra nella categoria di lavori di tipo “parasubordinato”. Oppure viene assimilato ai lavori di natura dipendente.

Ma come funziona un contratto a progetto, quali sono le sue caratteristiche principali?

Essendo una via di mezzo tra prestazione di tipo autonomo e lavoro dipendente, ha alcune caratteristiche del primo e alcune del secondo. Per esempio, la collaborazione viene svolta autonomamente senza vincolo di subordinazione ma in coordinamento con il committente. Inoltre è previsto il versamento dei contributi INPS e altre tutele in comune con il contratto di lavoro dipendente. Vediamo nello specifico le caratteristiche salienti di questa tipologia di contratto.

Addio contratto a progetto, benvenuto contratto di collaborazione a termine

Il contratto a progetto non esiste più ormai da qualche anno ma è ancora possibile firmare dei contratti di collaborazione a termine.

Il rapporto di lavoro deve però avere delle caratteristiche ben precise per poter essere svolto in collaborazione coordinata e continuativa. In particolare il lavoratore deve essere libero di organizzarsi il lavoro. Deve scegliere quando lavorare e dove lavorare per svolgere la prestazione pattuita, ovviamente nell’ambito dell’intervallo di tempo concordato nel contratto.

In caso contrario il rapporto di lavoro si configura come lavoro dipendente.

Facciamo un esempio: per un lavoro da commessa è assolutamente da escludere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto è evidente che sia il luogo di lavoro sia i tempi, sia l’organizzazione stessa del lavoro, sono fissate dal datore e non contemplano l’autonomia del lavoratore.

La forma contrattuale corretta è in questo caso il lavoro subordinato.

E’ sempre importante verificare la correttezza del contratto di collaborazione e ottenere una consulenza sul rapporto di lavoro, oltre che essere assistiti per il riconoscimento del lavoro dipendente.

Caratteristiche base ancora valide

– il contratto deve prevedere l’esecuzione specifica di un progetto.
– il collaboratore deve lavorare in autonomia, senza vincolo di subordinazione ma può coordinarsi con il collaboratore.
– la durata che deve essere determinata. Il contratto a progetto é quindi a tempo determinato.
– il tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro é irrilevante. Al lavoratore non devono quindi esser imposti orari di lavoro specifici.

Lavoro, la Germania chiama: 5 mila euro al mese per chi ha questi requisiti

Le novità e gli aggiornamenti

Ma, ad oggi, il lavoro a progetto, se così possiamo ancora chiamarlo, come funziona? Che cosa è cambiato nel tempo? Chi può ancora stipulare un contratto a progetto?

Proviamo a fare chiarezza su questa particolare forma di contratto. Dobbiamo ricordare quale è stata la sua evoluzione negli anni. Dobbiamo osservare in quali casi si può ancora ricorrere al lavoro a progetto.

Ad ogni modo, bisogna tener presente che, nonostante il contratto a progetto, nella maggior parte delle ipotesi, non si possa utilizzare, lo stesso non avviene per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o co.co.co.

Si tratta della forma contrattuale generalmente valida per i rapporti di lavoro parasubordinato. Vero è che il contratto di collaborazione, quando non è “genuino”, è ricondotto al lavoro subordinato, quindi si applica la disciplina del lavoro dipendente.

Tuttavia, ciò non significa, come in molti erroneamente ritengono, che non esistano più, né le collaborazioni, né il contratto a progetto.

Legge Biagi

Nel dettaglio, la legge Biagi prevedeva, per il contratto a progetto, i requisiti seguenti:

  • il contratto doveva essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta;

il contratto doveva contenere:

  • l’indicazione della durata (determinata o determinabile);
  • progetto o programma;
  • l’indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione;
  • tempi e modalità di pagamento;
  • la disciplina dei rimborsi spese;
  • le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto;
  • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non potevano essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.

Legge Fornero

Per scongiurare un utilizzo improprio del contratto a progetto, largamente utilizzato in sostituzione del contratto subordinato, era in seguito intervenuta, con specifiche disposizioni normative, la legge Fornero di riforma del mercato del lavoro

In base alla norma, i requisiti che dovevano caratterizzare una collaborazione a progetto (da stipulare in forma scritta ai fini della prova) risultavano i seguenti:

  • l’esistenza di un progetto specifico, ben definito (non era più sufficiente la sola indicazione di un programma o fase di esso), la cui individuazione spettava al committente, che non poteva:
  • consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
  • comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
  • l’indicazione del risultato finale da conseguire mediante la realizzazione del progetto.
  • l’autonomia del collaboratore nella gestione del progetto (la definizione dei tempi di lavoro e le relative modalità erano rimesse al collaboratore).
  • l’attività del collaboratore, che non doveva essere resa con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti del committente.
  • la durata: determinata o determinabile, in funzione delle caratteristiche del progetto.
  • la necessità di coordinamento con il committente e le forme di coordinamento.
  • l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
  • le misure di tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Tutele contratto a termine: contributi, ferie, malattia, maternità

INPS: Il contratto a progetto prevede il pagamento dei contributi INPS. L’aliquota contributiva INPS da versare é pari al 27,72% e deve essere pagata:

– per 2/3 dall’azienda;
– per 1/3 dal lavoratore.

Del versamento se ne occuperà in tutto il datore di lavoro (sia dei suoi 2/3, sia del terzo a carico del lavoratore, prelevandolo direttamente dalla sua busta paga e versandolo all’INPS).

Ferie: nel contratto a progetto non sono previste ferie. Tuttavia, siccome il lavoro deve essere svolto in maniera autonoma e senza vincoli di orari e giornate lavorative, nulla vieta al collaboratore di prendere qualche giorno di riposo, purchè ovviamente questo non incida negativamente sul raggiungimento dell’obiettivo del progetto.

Malattia: lo stesso dicasi in caso di malattia. Se il lavoratore non sta bene, non é obbligato a chiedere permessi o a presentare ricevute mediche. Il datore di lavoro mantiene comunque la possibilità di recedere dal contratto se la sospensione del lavoro é superiore a 1/6 della durata del rapporto di lavoro.

I giorni di assenza non sono retribuiti, tuttavia, occorre precisare che, una volta raggiunto l’obiettivo del progetto, l’azienda dovrà pagare l’intero compenso concordato, a prescindere dalle ore e dalle giornate lavorative prestate, poichè appunto il contratto è a progetto. È il progetto che conta e per cui si viene pagati e non per un numero specifico di ore o giornate lavorative.

Maternità: la lavoratrice a progetto ha il diritto di astenersi dal lavoro durante 5 mesi totali, prima e dopo il parto. In questi 5 mesi il contratto viene sospeso e la lavoratrice ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Nel contratto a progetto l’indennità di maternità é pari all’80% del compenso ricevuto nei 365 giorni precedenti all’inizio della gravidanza, purché la lavoratrice abbia versato contributi per almeno tre mesi l’anno prima. Le lavoratrici a progetto hanno poi diritto all’astensione facoltativa dal lavoro, ma non godono di congedi parentali e permessi per malattia del minore.

Lavoro, le figure più ricercate a febbraio: dove candidarsi subito

Il compenso

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico dai contratti collettivi in base alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, si deve fare riferimento alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per le figure professionali analoghe a quelle del collaboratore a progetto.

Contratti di collaborazione a tempo di natura diversa

Esistono forme di collaborazione lavorativa simili al contratto a progetto, ma la cui disciplina differisce in modo sostanziale: parliamo dei contratti co.co.co e mini co.co.co.

  • Il contratto co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) inerisce a quei lavoratori che rappresentano una categoria intermedia tra lavoro autonomo e dipendente: per questo si definisce parasubordinato. I lavoratori di questo genere sono inseriti nell’organizzazione dell’azienda, e sono caratterizzati da autonomia, potere di coordinamento, personalità della prestazione e contenuto artistico – professionale, e infine continuità nello svolgimento.
  • Il contratto mini co.co.co: in questo caso, parliamo di collaborazioni occasionali. Non è ivi prevista la continuità temporale e la coordinazione del rapporto. La durata deve essere inferiore ai 30 giorni, e la retribuzione non deve superare i 5000 euro nell’anno solare, a favore di un unico committente. Non è richiesta alcuna iscrizione ad un albo, né la partita IVA.

Nuovi contratto a progetto: le eccezioni dopo il 2016

Quali eccezioni hanno permesso di stipulare contratti a progetto dopo il 2016? Vediamole insieme!

  • Accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che prevedano discipline specifiche per il trattamento economico e normativo, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
  • Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • Collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI.

Contratto part-time oggi: quello che devi sapere per non avere sorprese

Tra indennità di maternità, tasse, contibuti e tfr

In caso si verificassero queste eccezioni, ecco alcune utili informazioni da tenere a mente: le lavoratrici con contratto a progetto hanno diritto ad un’indennità di maternità che ammonta all’80% del salario complessivamente ricevuto nei 365 giorni precedenti all’inizio del periodo di maternità.

Per il versamento dei contributi, i lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata INPS; la tassazione invece prevede  ritenute sui compensi dei collaboratori in base a quando vengono erogati i compensi stessi, considerando che il committente non è obbligato a corrispondere la retribuzione mensilmente.

Contratto a progetto e TFR: un binomio impossibile? In teoria la liquidazione non è prevista, ma in alcuni casi specifici è contemplato che richiedano una somma di “simil TFR”.

Impostazioni privacy