Regime patrimoniale di comunione dei beni: come tornare indietro

Con il matrimonio si può scegliere un regime patrimoniale di comunione o di separazione. Quello di comunione può essere sciolto in presenza di specifiche condizioni. Vediamo quali.

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Fonte pixabay

Il regime patrimoniale di comunione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in assenza di diversa convenzione, ferma la possibilità di adottare, successivamente, il regime di separazione dei beni.

E’ bene chiarire che la comunione dei beni tra coniugi non comprende tutto quello che appartiene a marito e moglie. Gli artt. 177 e 179 del Codice Civile stabiliscono, rispettivamente, i beni oggetto della comunione e quelli che invece sono i beni personali.

Nella comunione dei beni rientrano:

– gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali;

– i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

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Quando si scioglie la comunione dei beni tra coniugi

la Legge n. 151/1975 dispone delle condizioni che possono determinare lo scioglimento del regime di comunione dei beni. Vediamo in quali condizioni può avvenire:

  1. in caso di morte di uno dei due coniugi;
  2. se uno dei due coniugi dichiara fallimento della società oggetto della comunione;
  3. in caso di separazione giudiziale dei beni per interdizione o inabilitazione oppure per cattiva amministrazione della comunione;
  4. se è pronunciata una sentenza di divorzio o separazione legale:
  5. in presenza di una convenzione tra i coniugi.
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