Mantenimento dei figli, obbligo condiviso? Ecco chi decide

Cosa succede quando una coppia con figli si separa o divorzia? La Legge stabilisce che il mantenimento sia condiviso. Tutto quello che c’è da sapere.

Mantenimento figli
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Nel momento in cui una coppia si separa o arriva addirittura al divorzio, le cose non sono mai semplici. Specie se nel corso del matrimonio, o comunque della relazione, sono nati dei figli. Da un punto di vista etico, le cose non sono poi così difficili: l’obbligo del mantenimento di questi ultimi è un dovere che inizia dalla gravidanza e prosegue finché non sarà raggiunto un livello di autosufficienza economica. Si tratta di un dovere non solo etico ma anche costituzionale e valido sia per le coppie sposate che per quelle di fatto. In pratica, già il solo diventare genitori implica un dovere verso la prole, la cui violazione può essere perseguibile a seguito di denuncia.

E’ chiaro che la separazione o il divorzio diventano delle circostanze con una serie di variabili determinanti. Una situazione di questo tipo, solitamente, comporta che uno dei due genitori viva con un figlio, mentre all’altro sono riservati degli incontri periodici preventivamente concordati. Ora, come riferisce laLeggepertutti.it, il carico delle spese non può essere attribuito a un unico genitore. Il mantenimento comunemente inteso, infatti, deve essere bilanciato fra entrambi i genitori. Per questo, spesso, viene da chiedersi chi sia, effettivamente, a determinare chi sia, effettivamente, il responsabile del sostentamento dei figli. Anche quantificare l’importo da versare può essere un elemento di dibattito.

Mantenimento dei figli, determinazione e importo: cosa c’è da sapere

La prima cosa da sapere, è che l’obbligo di mantenimento scatta fin dal primo giorno di vita e non solo sul piano etico o di amore genitoriale. L’articolo 30 della Costituzione lo chiarisce in modo lampante, riferendosi ai genitori coniugati e a quelli non sposati. Per questo nessuno dei due genitori può essere “esonerato” dal mantenimento. In caso contrario, raggiunta la maggiore età, il figlio potrebbe citare il genitore inadempiente. L’assegno, tecnicamente inteso, ha due componenti: innanzitutto l’importo periodico, di 12 mensilità, volto a coprire le spese ordinarie. La seconda parte riguarda l’assegno una tantum, previsto in caso di spese straordinarie o impreviste (viaggi, spese sanitarie, università, ecc.). Va ricordato, però, che alcune di queste devono essere necessariamente concordate preventivamente dai genitori.

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L’accordo per la determinazione dell’assegno deve essere trovato innanzitutto fra i genitori. La ratifica dell’intesa viene rimessa agli avvocati e dovrà determinare sia l’ammontare dell’importo ordinario che le modalità di pagamento. Diverso il discorso per le spese ordinarie che, invece, dovranno essere comunicate prima che siano sostenute, a eccezione per una spesa medica urgente. Qualora l’accordo fra i genitori non fosse trovato, sarà il giudice a decidere il mantenimento dei figli, anche in caso di ricorso da parte di un solo genitore. Sarà quindi il tribunale a regolare sia il pagamento che la ripartizione delle spese straordinarie. Quelle ordinarie, invece, saranno comunque suddivise in 12 mensilità. In caso di separazione o divorzio, il giudice agirà nell’interesse esclusivo sia materiale che morale del minore. L’importo andrà determinato in proporzione alle reali capacità economiche dei genitori. Il requisito base è che il figlio possa godere dello stesso tenore di vita dei genitori.

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