Vuoi aumentare il tuo conto in banca? Dipende da quanto vuoi rischiare

Il fine principale delle polizze d’investimento (veri e propri contratti di capitalizzazione) è la restituzione del capitale, alla scadenza, aumentato dagli interessi maturati e consolidati nel corso degli anni trascorsi.

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La polizza di investimento è un’assicurazione sulla vita stipulata con una compagnia di assicurazione, a vita intera o a scadenza, nella quale oltre alla garanzia di un capitale a favore dei beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato, che spesso è il contraente, c’è un rendimento economico, che colloca questo contratto tra i prodotti finanziari a disposizione degli investitori.

Non a caso viene definito più propriamente come un “contratto di capitalizzazione” il cui fine principale è la restituzione del capitale, alla scadenza, aumentato dagli interessi maturati e consolidati nel corso degli anni trascorsi (con la previsione di un Tasso minimo Garantito).

Il rendimento viene amministrato da una Gestione Separata, (il fondo della Compagnia in cui vengono investiti i capitali dei clienti largamente in Titoli di Stato ed Obbligazioni), e l’indice di rischio per gli investitori è pari a 0.

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Polizza Unit Linked

E se si vuole guadagnare qualcosa di piu? Allora bisogna orientarsi verso una polizza Unit Linked, (anche detta di Ramo III, contrapposta alla precedente che è di Ramo I), assicurazione legata a più fondi gestiti direttamente dalla Compagnia, oppure a fondi comuni di società esterne. I rendimenti saranno quindi strettamente legati all’andamento del mercato e alle performances dei fondi. È la polizza di investimento più audace ed incerta: non c’è la garanzia del capitale ed è bene, al momento della sottoscrizione, verificare se ci siano clausole di protezione.

Polizza Multiramo

Una via di mezzo per l’investitore potrebbe essere una polizza Multiramo nella quale viene destinata una parte del capitale alla tradizionale Gestione Separata (Ramo I), mentre la rimanente parte a fondi Unit Linked (Ramo III). Questo abbinamento, scelto in percentuale (es. 70% Ramo III e 30% Ramo I, oppure il più equilibrato fifty-fifty), consente prudenza e, solo con oscillazioni positive dei mercati, una interessante attività speculativa.

La polizza Index Linked

Infine abbiamo la polizza Index Linked che lega il proprio rendimento a degli indici finanziari, il cui risultato è quindi variabile. Gli indici possono essere legati alla Borsa, ad azionari settoriali, a titoli azionari, a fondi comuni, a tassi di cambio (es. Euribor). È sempre presente la copertura in caso di morte e, nonostante le variazioni del mercato, restituisce, alla scadenza, almeno il capitale investito. È previsto un rendimento minimo che viene pagato alla scadenza oppure erogato con delle cedole nel corso della durata contrattuale. Questo tipo di polizza prevede quindi un rischio.

Polizze d’investimento: controllare le condizioni contrattuali

A proposito dei rischi è bene, prima di sottoscrivere una qualsiasi delle polizze su indicate, leggere attentamente le condizioni contrattuali, (Cga), con la nota informativa. Verificare i costi elencati:

  • quelli di commissione di entrata, ove presente, e quelli di Gestione annua cioè la trattenuta della Compagnia sul tasso di rendimento.
  • Le penali di riscatto che, solitamente, sono in percentuale decrescente per ogni anno trascorso fino ad azzerarsi dopo un periodo di 5-6 anni.

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Le principali caratteristiche delle polizze

Iniziamo con l’articolo 1923 c.c. “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori ”. Ciò sancisce l’insequestrabilità e l’impignorabilità delle polizze vita. A tal proposito ci sono state diverse sentenze di Tribunali per dirimere controversie sorte su somme di denaro confluite nei contratti assicurativi a discapito di creditori.

Lasciando questo argomento così denso di interpretazioni, pareri e discussioni ai professionisti del settore, andiamo oltre: la polizza vita non rientra nell’asse ereditario. Infatti l’art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. Non cadendo in successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze non vengono computate per formare le quote degli eredi e la liquidazione dell’indennità al beneficiario non è assoggettata ad imposta di successione. Anche per questo articolo ci sono stati dei dibattiti giurisprudenziali. In conclusione le polizze vita di investimento rappresentano, per gli innumerevoli motivi sopra descritti, un interessante possibilità di investire i propri risparmi, diversificandoli da altre tipologie di prodotti bancari o postali.

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