Telefonia fissa: come accedere alla disdetta gratuita del contratto

Esiste la possibilità di rescindere un contratto di telefonia fissa senza pagare una penale? Sì, ecco quando ne abbiamo diritto.

Telefono fisso (Web)
Telefono fisso (Web)

Sono tantissime le persone che negli ultimi anni, stanno decidendo di salutare l’abbonamento del servizio di telefonia fissa. Con gli smartphone che ormai fanno parte della nostra vita a 360 gradi, è sempre più frequente la decisione di togliere telefono fisso ed internet in casa, annullando il proprio abbonamento. Oppure semplicemente, si vuol cambiare gestore per aver ricevuto un’offerta migliore. Oggi, è possibile annullare qualsiasi cosa, come ad esempio una fattura elettronica già inviala alla Sdi, e pure i contratti col gestore telefonico.

Questo, vi domanderete, potrebbe farci avere delle sanzioni? Non per forza. Ad esempio se il nostro diritto di tagliare venga dato da un disservizio che possiamo imputare all’azienda che ci fornisce l’utenza. Qui infatti, il nostro non sarà un recesso, ma una risoluzione del contratto.

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Telefonia fissa: il recesso gratuito

Quello che stipuliamo con un’agenzia di telefonia fissa è un vero e proprio contratto. Per la Legge, per poterlo sciogliere c’è bisogno della concordanza di entrambe le parti, altrimenti una delle due potrebbe dover pagare come in quest’esempio, delle penali. Ma sempre secondo la Legge, ci sono casi in cui una delle due parti abbia il diritto di revocare il contratto, senza dover ricevere consensi. L’art. 52, del Codice del consumo, prevede che un consumatore possa esercitare il recesso gratuitamente senza dover fornire alcuna motivazione, con la sola restituzione del prodotto acquistato e ricevendo indietro il prezzo. In genere, va fatto entro i 14 giorni. Nel caso di telefonia o internet, per poterlo fare dopo, meglio leggersi le condizioni generali di contratto.

In molti non conoscono bene tutti i diritti legati alla telefonia, come le agevolazioni con la Legge 104 e quindi non fanno valere i loro diritti. Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, c’è una normativa da poco in atto, che cambia tutto. Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, stabilisce che, un diritto di recesso che anticipi la scadenza del contratto, non dà diritto al gestore, di alcun corrispettivo fatta eccezione delle cosiddette apparecchiature terminali. Qualunque caso di penale in caso di recesso è quindi reputato illegittimo.

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Un recesso può avvenire per esempio per delle modifiche al contratto. Qualora il gestore dovesse decidere di metterne in conto alcune, è sempre bene che abbia avvisato i clienti con almeno 30 giorni di anticipo, mentre loro poi da quel punto, avranno 60 giorni per decidere di accettare o chiudere lì l’accordo. Poi c’è la possibilità, e molte volte accade con i gestori telefonici, della proroga automatica. Dal momento in cui avviene, il cliente può informare di voler cessare l’accordo in qualunque momento ma con preavviso di almeno un mese. Non c’è nessun costo, se non quelli di ricezione del servizio, fino al giorno stabilito.

Infine, si ha diritto alla rescissione, in modo gratuito e senza penali, per disservizi gravi. In quel caso, potrebbe il cliente addirittura aver diritto anche ad un risarcimento. Si deve essere però in presenza di disservizi gravi e continuativi, che non rispettano le premesse contrattuali. Se così fosse, la prima cosa da fare è presentare un reclamo scritto. Qualora l’operatore non dovesse eseguire le richieste, sempre se legittime, allora ci si potrà rivolgere alla AGCOM, che da autorità garante, è lì proprio per vigilare sulla qualità dei servizi che gli operatori offrono ed anche al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge.

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