IMU, tutte le esenzioni previste: se rientri in questi casi non paghi niente

Esistono diversi casi in cui si è completamente esenti dall’IMU: la scadenza per il 2024 è imminente, ma molti potranno gioire nel non dover mettere mano al portafogli

L’IMU, o Imposta Municipale Unica, rappresenta uno dei principali tributi locali in Italia che si applica sugli immobili. Introdotta con l’obiettivo di accrescere le entrate comunali, questa imposta consente ai Comuni di finanziare vari servizi pubblici e progetti di sviluppo urbano. Tuttavia, l’IMU non è applicabile a tutti gli immobili indistintamente: la normativa italiana prevede diverse esenzioni e agevolazioni, pensate per sostenere particolari categorie di proprietari o per incentivare specifici utilizzi degli immobili.

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Quando non si paga l’IMU – Contocorrenteonline.it

Tra i casi più noti di esenzione, troviamo l’abitazione principale e le pertinenze legate a essa, ma vi sono altre situazioni che permettono di non pagare o ridurre l’imposta. Si tratta di agevolazioni che tengono conto di fattori sociali, come il supporto a cooperative edilizie o l’assistenza a famiglie, ma anche di vincoli specifici, come nel caso degli edifici storici o dei terreni agricoli in determinate zone geografiche.

Tutti i casi di esenzione IMU 2024

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, ovvero l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Fanno eccezione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), per le quali l’IMU è comunque dovuta.

Sono esenti dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente a una per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C/2: magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte non unite all’abitazione principale);
  • C/6: stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (box auto);
  • C/7: tettoie chiuse o aperte.

Sono esenti gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le relative pertinenze. L’esenzione si applica anche agli alloggi assegnati a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

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L’IMU non è dovuta in tutti questi – Contocorrenteonline.it

Gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale, sono rientrano nel pagamento dell’IMU. C’è poi la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, è considerata abitazione principale e, pertanto, esente dall’IMU.

Un solo immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, ai Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia, è esente dall’IMU, anche in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale.

Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L’esenzione si estende anche ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e alle loro pertinenze.

Gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto, sono esenti dall’IMU.

Non si paga la tassa sui seguenti terreni agricoli: quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; quelli ubicati in comuni montani o di collina, come individuati dalla normativa vigente e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A partire dal 2023, sono esenti dall’IMU i fabbricati non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU. I fabbricati di interesse storico o artistico, riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente, godono di una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU.

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