Invalidità, in questo caso non si ha diritto all’assegno: la verità che non ti aspetti

Attenzione! Non sempre, pur in caso di invalidità accertata, si ha diritto all’assegno ordinario. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo il motivo.

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L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto a coloro a cui viene certificata una riduzione della capacità lavorativa. Quest’ultima deve far riferimento alla mansione svolta e deve essere superiore a due terzi. Per poter beneficiare di tale assegno, inoltre, bisogna aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui, almeno 3 anni, nel quinquennio precedente la domanda.

Il riconoscimento di tale assegno, quindi, dipende dal tipo di invalidità e dall’attività lavorativa svolta. A proposito di questo sussidio, bisogna sapere che non sempre, pur in caso di invalidità accertata, si ha diritto all’assegno ordinario. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Invalidità, in questo caso non si ha diritto all’assegno ordinario: cosa c’è da sapere

Prima di vedere in quale caso non si ha diritto all’assegno ordinario di invalidità, è bene ricordare che tale prestazione è disciplinata dalla legge 222/1984 e non bisogna confonderla con l’assegno di invalidità civile, meglio conosciuto con il nome di pensione d’invalidità. Quest’ultima, invece, è disciplinata dall’articolo 13, della Legge 30 marzo 1971, n. 118, si presenta come una prestazione assistenziale, riconosciuta a prescindere dei contributi versati.

Proprio partendo da queste precisazioni, quindi, è possibile definire in quale caso non si ha diritto all’assegno ordinario di invalidità. Quest’ultimo, come già detto, è riconosciuto ai lavoratori a cui venga riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari a due terzi. È necessario, inoltre, che il lavoratore abbia maturato i requisiti contributivi come prima citati.

Proprio quest’ultimi, quindi, si rivelano essere uno dei motivi per cui non si ha diritto a tale sussidio. Ma non solo, può anche capitare che la domanda venga respinta per motivi non legati ai contributi. Questo avviene quando l’invalidità non pregiudica la capacità di svolgere la propria attività lavorativa.

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Il diritto a ottenere l’assegno ordinario di invalidità, infatti, non si basa sulla percentuale di invalidità certificata. Mentre per quanto riguarda l’invalidità civile si fa riferimento a delle tabelle generiche inerenti la diminuzione della capacità lavorativa; dall’altro canto, per quanto concerne l’assegno ordinario di invalidità, la riduzione della capacità lavorativa fa riferimento specifico alla mansione svolta dal soggetto richiedente.

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