Canone Rai, istanza di rimborso: ecco i casi (e chi vi paga)

Il Canone Rai dà sì diritto a un’esenzione ma, in determinati casi, anche al rimborso delle somme. Quali sono le situazioni e chi fa i pagamenti.

Nota è l’avversione degli italiani al Canone Rai. Tassa che, peraltro, a partire da quest’anno tornerà a infilarsi nella buca delle lettere in forma di bollettino singolo.

Canone Rai rimborso
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Altrettanto noto, però, il fatto che alcuni contribuenti possono, per così dire, “eludere” l’obbligatorietà del pagamento, a patto che figurino le condizioni base per ottenere l’esenzione. Condizioni che, peraltro, non sono nemmeno così complicate da apprendere. Forse perché le categorie che maturano il diritto all’affrancamento dalla tassa sulla tv pubblica non sono poi molte. Va detto, però, che un’esenzione connessa al proprio stato di salute in realtà non esiste. Piuttosto, è possibile accedervi qualora il proprio fosse al di sotto di una determinata soglia e l’età anagrafica superiore ai 75 anni. Tuttavia, rientrare di diritto fra gli esenti presuppone un requisito difficilmente riscontrabile nelle famiglie odierne: il mancato possesso del televisore.

Attenzione, perché non basterà sostenere di non averne uno ma andrà compilato un modulo di autocertificazione da sottoporre al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, che ne valuterà la validità. Il modello, infatti, è volto a dichiarare non tanto il fatto di non avere dentro casa una tv, quanto di non poter usufruire del servizio pubblico in quanto non in possesso di uno strumento adeguato a trasmetterlo. Una condizione piuttosto limitata, come abbiamo visto, peraltro nemmeno sfuggita al Gruppo Rai, che ha a più riprese insistito affinché anche i dispositivi mobili fossero inseriti nel quadro dei device che consentono la fruizione del servizio.

Canone Rai: da chi arrivano i soldi dopo l’approvazione del rimborso

L’esenzione è comunque solo una parte della questione. Laddove il Canone fosse stato pagato, infatti, è possibile procedere in alcuni casi a una richiesta di rimborso. Istanza da presentare compilando un modello apposito fornito dall’Agenzia delle Entrate, qualora fossero certi di aver ricevuto un addebito del Canone Rai per uso privato in bolletta, tuttavia non dovuto. Questo vale per tutti i cittadini che non figurino come ultrasettantacinquenni i quali, pur in possesso dei requisiti di esenzione (ossia reddito annuo complessivo non superiore a 8 mila euro), hanno versato il Canone. Costoro potranno utilizzare un altro modello in alternativa. Chiaramente, ogni istanza di rimborso dovrà essere adeguatamente motivata. Non tutte le richieste, infatti, potranno essere evase semplicemente sulla base di un addebito ritenuto illegittimo.

Casi di rimborso e pagamenti

Il modulo allegato dall’Agenzia delle Entrate, da inoltrare in concomitanza con l’istanza di rimborso, mostra sei differenti causali, denominate “codici”, da scegliere in base al caso specifico che ci riguarda. Nella fattispecie:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età, soddisfacendo le condizioni reddituali (codice 1);
  • i soggetti figurano esenti per effetto di convenzioni internazionali (per esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • pagamento ripetuto (codice 3);
  • il Canone è stato pagato tramite addebito sulle fatture per energia elettrica. E, allo stesso tempo, mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5);
  • il richiedente ha una motivazione diversa dalle precedenti. In quest’ultimo caso, andrà presentata apposita specifica (codice 6).

Una volta ottenuto l’avallo al rimborso, saranno le imprese elettriche, mediante accredito sulla prima fattura utile (o con altre modalità da comunicare), a provvedere. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Qualora la procedura non andasse a buon fine, sarà lo stesso ente a provvedere al pagamento.

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