Quando possiamo rispedire al mittente la cartella esattoriale

Non sempre le cartelle esattoriali di Equitalia sono sempre da pagare. A volte presentano dei vizi che consentono di contestarla. Ecco, quando.

Ristori 5: rottamazione delle cartelle esattoriali fino al 2019
Cartelle esattoriali (Fonte foto: web)

Quando le cartelle esattoriali di Equitalia presentano dei vizi, di nullità o annulabilità, è possibile contestarle.

La prima cosa da fare, per verificare se la cartella esattoriali presenta un vizio, è quello di vedere se è contenuta l’indicazione della data in cui è stato contratto il debito.

A seconda del credito c’è un termine in cui la pretesa dell’Ente può cadere in prescrizione e,pertanto, non può essere più azionato.

A tal proposito è bene capire quali siano i termini di prescrizione:

1) per IVA, IRPEF, IRAP, IRES, bollo, registro, canone Rai, diritti Camera di Commercio il termine di prescrizione è di 10 anni;

2) il termine di prescrizione è di 5 anni per: IMU, TASI, TARI, TOSAP, contributi INPS o INAIL, violazioni Codice della Strada, altre sanzioni amministrative;

3) per il bollo auto il termine di prescrizione è di 3 anni.

Attenzione, ogni volta che si riceve un sollecito di pagament, da parte dell’Ente, questo interrompe i termini di prescrizione e, di conseguenza, il termine inizia a decorrere da capo.

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Cartelle esattoriali: altri motivi di contestazione

Oltre al termine di prescrizione, è bene considerare e verificare un altro termine: la data di iscrizione a ruolo del debito.

L’iscrizone del debito a ruolo non deve superare i 3 anni rispetto alla data di notifica della cartella. In caso contrario si potrà chiedere l’annullamento della cartella ma si potrà far valere la decadenza del diritto di credito.

Nella cartella esattoriale devono essere indicati: l’importo dell’imposta dovuta, quello delle sanzioni e quello degli interessi.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente deve essere a conoscenza della situazione debitoria completa e, pertanto, se nella cartella non sono indicati in maniera specifica gli importi dei debiti questi non non sono dovuti.

E’ nulla, altresì, la cartella in cui non è riportato il nome e il cognome del responsabile del procedimento amministrativo.

Altro fattore può essere l’indirizzo di recapito, che se errato potrebbe portare il contribuente a contestare l’intera operazione.

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