Quando firmare la busta paga fa perdere il diritto di contestazione

Ma se la busta pga deve essere firmata dal lavoratore, la stessa firma preclude la possibilità di poter contestare, in un momento successivo, il ricevimento della retribuzione? 

busta paga contestazione

L’art. 1 della legge n. 4/1953 stabilisce esclusivamente l’obbligo di consegnare un prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione, senza prevedere però, alcun obbligo specifico di firma da parte del lavoratore.

Questa regola, però, si contrappone con la richiesta dell’Ispettorato del Lavoro che, in caso di verifica, richiede l’esibizione del Libro Unico del Lavoro, che deve contenere detti prospetti firmati dal lavoratore come prova di avvenuta consegna.

La busta paga deve essere consegnata in un preciso momento, ovvero “all’atto della corresponsione della retribuzione”.

Una copia del cedolino deve essere conservato in azienda nel Libro Unico del Lavoro, e solamente la conservazione di questo darà prova dell’ avvenuta consegna al dipendente.

Il cedolino può essere consegnato anche per via telematica, purché ci sia la messa a disposizione del Lul all’interno di un’area riservata su di un portale aziendale.

Il Ministero del Lavoro ha confermato, altresì, la possibilità di inviare le buste paga anche  tramite la semplice e-mail.

La mancata o ritardata consegna al lavoratore del cedolino comporta l’applicazione al datore di lavoro di una sanzione da 150 a 900 euro.

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Contestare la busta paga firmata: la Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza n. 2565 del 2016, in tema di contestazione della busta paga da parte del lavoratore, ha dichiarato che “la produzione da parte del datore di lavoro di prospetti paga, quand’anche sottoscritti dal lavoratore, ma non accompagnati da una espressa dichiarazione di quietanza, non costituisce prova della materiale corresponsione delle retribuzioni al dipendente”.

Ne consegue, pertanto, che la sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza, ben potendo solo avere funzione di prova dell’assolvimento dell’obbligo, sanzionato in via amministrativa, di rilasciare detto documento.

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