Superbonus 110%, cosa succede se il Fisco contesta l’agevolazione?

Cosa succede se l’amministrazione finanziaria non ammette il superbonus da 110%? Si ha diritto allo sconto fiscale del 50%? Facciamo chiarezza.

Superbonus 110% ediliza

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L’agenzia delle Entrate definisce il Superbonus come un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Fisco svolge determinati ruoli in relazione all’oggetto della richiesta. Quando si parla di detrazioni fiscali, l’amministrazione fiscale svolge principalmente un controllo di tipo documentale.

Ne consegue che, qualora la domanda di detrazione fiscale, quale il superbonus 110%, presentata dal contrbuente risulti carente di uno o più requisiti non sarà ammessa dal Fisco e  sarà  recuperata come maggiore imposta dovuta.

L’ Agenzia delle Entrate, proprio per il ruolo di mero controllo che esercita su questa tipologia di non è titolata a convertire il regime agevolativo, per il quale il contribuente ha optato, in un regime di minore impatto, pur ricorrendone le condizioni.

Ma perché non lo fa? Perche il Fisco non ha il potere di sostituirsi alla volontà espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

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Superbonus 110%: cosa fare per non vedersi rigettare la propria richiesta

Superbonus 110%
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Quindi, se il Fisco rigetta la richiesta di superbonus 110% non si avrà l’applicazione automatica di un regime agevolato come ad esempio: la detrazione al 50 per cento, o nell’ambito del risparmio energetico con detrazione al 65 per cento, a seconda della tipologia di intervento realizzato, ma sarà recuperata come maggior imposta dovuta.

L’unico strumento nelle mani del contribuente è quello di rivolgersi alle sedi giudiziarie opportune impugnando il recupero del credito, prima in sede di mediazione e, nel caso, nanti al giudice tribuatario.

Tuttavia, una eventuale posizione contraria, sostenuta in giudizio dell’amministrazione, sarebbe ben motivata e darebbe vita a un contenzioso dall’esito estremamente incerto per il contribuente.

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