Divorzio, è possibile cambiare le condizioni iniziali in caso di difficoltà economiche?

Divorzio, seconda la Legge è possibile chiedere l’assegno mensile inizialmente non concesso qualora sopraggiungessero cambiamenti delle condizioni economiche.

L’ex coniuge che non riceve l’assegno può richiedere un giudizio di revisione per modificare le condizioni iniziali. Vediamo quando tale prassi è consentita.

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La rottura di un matrimonio comporta una serie di decisioni e di suddivisioni dei beni. Generalmente durante il divorzio si stabiliscono i termini e le direttive che entrambi i coniugi dovranno seguire. Le scelte – autonome o effettuate da un giudice – si baseranno sulle condizioni economiche delle parti soprattutto con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge che non ha entrate di denaro. La mensilità non viene concessa se l’ex coniuge ha un lavoro o una fonte di reddito tale da permettere l’autosufficienza. L’iniziale decisione, però, potrebbe cambiare nel momento in cui dovessero sopraggiungere difficoltà economiche rilevanti.

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Divorzio, l’assegno può essere richiesto in un secondo momento?

La Legge stabilisce che l’ex coniuge può richiedere l’assegno di mantenimento successivamente al divorzio anche nel caso in cui non avesse inoltrato precedente richiesta. Alla base della domanda, però, dovrà esserci un peggioramento delle condizioni economiche e sarà necessario, poi, chiedere un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio.

Secondo alcune sentenze della Cassazione, il giudice ha la facoltà di valutare la richiesta dell’ex coniuge considerando la tempistica legata all’inizio delle difficoltà economiche. La richiesta verrà negata nel momento in cui il peggioramento risultasse antecedente alla fine del matrimonio mentre verrà accolta in caso contrario. Inoltre, per stabilire la legittimità della richiesta e l’eventuale importo da erogare, il giudice valuterà l’apporto fornito dal coniuge durante la vita matrimoniale, l’effettivo contributo dato da chi richiede l’assegno e dal partner che dovrebbe erogarlo.

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I motivi alla base del riconoscimento dell’assegno

L’assegno può essere erogato successivamente al momento degli accordi di divorzio per la funzione che rappresenta ossia assistenziale. Pur essendo decaduti i vincoli matrimoniali, infatti, resta vigente il principio di solidarietà di derivazione costituzionale che associa all’assegno divorzile una funzione sociale. La somma erogata, infatti, servirà per consentire all’ex coniuge di avere un’esistenza dignitosa dopo la separazione e nel momento in cui insorgano problematiche economiche rilevanti. La non autosufficienza, dunque, rimane essenziale per poter richiedere ed ottenere l’assegno divorzile successivamente al divorzio stesso.

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