Auto usate, i diritti del compratore: meglio conoscerli prima di una brutta sorpresa

Chi l’ha detto che acquistare un’auto usata non garantisca delle tutele al compratore? Anzi, i diritti sono regolamentati dal Codice Civile.

Auto usate
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Una pratica piuttosto frequente, al momento di scegliere una nuova auto, è quella di sondare il mercato dell’usato. Una soluzione battuta, specie negli ultimi tempi, vista la possibilità di trovare anche delle buone occasioni a prezzi più che accessibili. La scelta si estende molto, anche se l’assenza di una vera e propria mediazione rende la trattativa più vulnerabile a circostanze spiacevoli. Trattandosi comunque di una compravendita a tutti gli effetti, il venditore è tenuto ad assicurare trasparenza in tutti gli aspetti, da quelli tecnici a quelli economici. Anche perché, qualora questa venga a mancare, l’acquirente potrebbe far valere la garanzia.

Esistono infatti delle norme che regolano una transazione di questo tipo. E, nel momento in cui il compratore dovesse sentirsi in qualche modo danneggiato, potrebbe far appello ai propri diritti. A patto che i difetti in questione si siano manifestati entro i 6 mesi dalla firma del contratto di acquisto. In tal modo, infatti, tali problematiche verrebbero considerate già esistenti al momento della vendita. Da quel momento, scatteranno 2 ulteriori mesi per inoltrare contestazione al venditore, eventualmente allegando una denuncia formale. In pratica, si tratta di una sorta di forma di tutela, pari a una garanzia classica.

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Auto usate, le condizioni di vendita e le garanzie a tutela dell’acquirente

Niente in contrario, quindi, all’acquisto di auto usate. E’ bene sapere però che una transazione che non passi da professionisti di un autosalone non sarà comunque priva di diritti e tutele. Cercare di fare un affare risparmiando bei soldi è sempre la soluzione prediletta, in qualsiasi operazione d’acquisto. Figurarsi se si riesce a risparmiare “mila” euro per un’auto. L’usato offre questa possibilità ma è fondamentale che il prodotto in questione non presenti difetti né malfunzionamenti. Senza dimenticare il cosiddetto “vizio occulto”, ovvero quell’eventuale problematica sulle componenti meno controllate. Difetti al motore o ad altre parti meccaniche verrebbero infatti individuate immediatamente.

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In situazioni come questa, l’acquirente potrà far valere, come detto, una sorta di vera e propria garanzia. Nello specifico, il compratore si riserva il diritto di ricevere il mezzo alle condizioni dichiarate. In questo caso, si parla di garanzia legale di conformità: l’auto dovrà quindi essere in condizioni buone anche se non necessariamente impeccabili, visto l’uso precedente. L’importante è che il venditore sia sincero a tutto tondo, sia sui difetti visibili che su quelli meno appariscenti. Ad esempio, in caso di una modifica sul motore in grado di modificarne il funzionamento corretto, l’acquirente potrebbe rivalersi sul venditore. I diritti vengono stabiliti dal Codice Civile (art. 1490) e riguardano la riparazione, la sostituzione, la riduzione del pezzo ed eventualmente la risoluzione del contratto.

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