Contatore condiviso e i clienti invisibili: è sempre illecito? Cosa dice la Legge

Le spese divise e il rapporto familiare non bastano. Il contatore condiviso è una pratica illecita e sanzionabile. Tranne che in casi specifici.

Due utenze contatore
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Non è raro, soprattutto nelle zone periferiche delle grandi città o più frequentemente nei centri minori, che vi siano delle abitazioni interamente familiari. Nel senso che, in passato, qualcuno ha scelto di edificare una palazzina per tutta la propria famiglia e, nel corso degli anni, ha ragionato in modo “comunitario” anche in merito alle utenze. Tuttavia, va chiarito se, effettivamente, collegare i vari appartamenti a un unico contatore (quindi dividendo le spese) sia una procedura lecita. In tal modo, infatti, gli allacci andrebbero a generare un’unica mega-bolletta, da ripartire fra i vari condomini che, nella maggior parte dei casi, sono dei familiari.

Tendenzialmente è una pratica non concessa, dal momento che un’utenza, per essere considerata valida, deve essere correlata a un apposito contratto con un fornitore regolare. Esistono però delle eccezioni, le quali consentono in particolari situazioni di condividere (e dividere) le utenze con un unico contatore. Sul tema, era già arrivato il pronunciamento dell’Autorità garante dell’energia (Arera), volta ad azzerare il problema degli utenti invisibili. Ossia, coloro che usufruiscono di un allaccio a un contatore condiviso, teoricamente appartenente a un unico utente registrato.

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Contatore condiviso, i casi in cui è consentito

Il contatore “comunitario”, come detto, è una pratica che normalmente non è consentita. Nemmeno se il contesto in cui viene applicato è un quadro familiare. Questo proprio perché, in tal modo, risulterebbero dei clienti che usufruiscono a tutti gli effetti del servizio senza tuttavia essere registrati con un contratto regolare. Almeno non per tutti gli effettivi che beneficiano dell’utenza. In pratica, nemmeno in caso di spese divise si è del tutto in regola. Figurarsi nel caso in cui qualcuno dovesse “attaccarsi” al contatore di un altro residente senza dire nulla. La pratica dei clienti nascosti non può quindi essere messa in atto. Come riferisce laLeggepertutti.it, però, ci sono dei casi limite in cui l’utilizzo di un contatore condiviso può essere consentito. La situazione più lampante è quella di due unità immobiliari con legame di pertinenza, quindi appartenente a una stessa persona con diritto a utilizzarle.

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Si tratta, in sostanza, di una soffitta o di un garage. La cosa fondamentale è che gli ambienti rientrino nello stesso condominio o appartengano a particelle catastali contigue. E ancora, più unità immobiliari intestate a un unico soggetto ma utilizzate da altri possono rientrare nei casi di eccezione. Il caso esemplificativo, in questo senso, è un box in affitto nel condominio di residenza. Ma anche diverse unità immobiliari non abitative, se contigue e messe a disposizione di altre persone che condividono un unico servizio. Questo, spiegano gli esperti, è il caso degli studi professionali. Tutti gli altri casi di allaccio invisibile va considerato un illecito, con tanto di possibile sanzione.

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