Danni ad immobile concesso in locazione: chi paga tra inquilino e proprietario

I danni relativi agli immobili concessi in locazione sono spesso oggetto di controversie tra locatori e locatario. Chi paga tra le due parti? 

Danni immobile in locazione
Fonte Adobe Stock

La rendita derivante dall’affitto di una casa di proprietà è un vero e proprio lusso al giorno d’oggi. Al contempo però potrebbe creare anche qualche grattacapo, come ad esempio eventuali danni che l’immobile potrebbe subire.

Non sono sporadici i casi in cui gli inquilini restituiscano gli appartamenti ai padroni di casa in condizioni piuttosto differenti da quando gli era stato concesso. Un fattore di non poco conto che può sfociare in vere e propri litigi. Non sempre è semplice stabilire chi ha ragione o meno. 

Danni immobile in locazione: chi li ripara?

In linea di massima queste condizioni sono presenti nel contratto stipulato tra le parti. Ciò però non significa che non ci siano delle regole generali a cui è necessario adempiere a prescindere.

Ad esempio il locatore al momento dell’affitto deve garantire al locatario che l’immobile abbia tutte le caratteristiche necessarie ai fini abitativi. Quindi deve essere in ottime condizioni, non deve presentare problemi di nessun genere ai vari impianti casalinghi e nessun altra tipologia di difetto.

Dal canto suo chi prende in locazione un’abitazione ha l’onere di tenerla in buono stato e soprattutto al termine del periodo contrattuale, deve restituirla nelle migliori condizioni possibili, ovvero così come gli era stata concessa al momento dell’accordo. Inoltre caso di danni arrecati all’immobile deve rispondere in prima persona.

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Andando però nello specifico di eventuali danni, in base all’articolo 1576 del codice civile, il padrone di casa deve eseguire tutte le riparazioni necessarie a consentire il godimento del bene da parte dell’inquilino (manutenzione straordinaria). Fanno eccezione quelle di piccola manutenzione che sono invece a carico di colui che abita la casa in quel momento.

Quindi, facendo una sintesi per rendere più chiara la situazione, in linea di massima si può affermare che (salvo condizioni contrattuali differenti) all’affittuario spettano i lavori di lieve e ordinaria entità. Al proprietario quelli straordinari, come ad esempio quelli inerenti agli impianti interni necessari all’erogazione dei servizi indispensabili.

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