Acquisto o vendita di un immobile senza notaio: la scrittura ha validità legale?

E’ possibile procedere con l’acquisto o la vendita di un immobile senza passare per un notaio? La risposta è legata alla validità legale della procedura.

notaio acquisto casa
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Comprare un immobile è il sogno di tanti giovani e una possibilità che oggigiorno è possibile principalmente sottoscrivendo un contratto di mutuo. Di conseguenza sarà necessario richiedere il finanziamento ad una banca che controllerà la documentazione relativa alle parti e alla casa e il tutto dovrà essere supervisionato da un notaio. E’ possibile evitare questa procedura e procedere con una scrittura privata tra le parti in modo tale da non dover pagare il notaio? La domanda è legittima anche se il riferimento è ad azioni che oggi possono essere prese in considerazione in realtà più “rurali”. Un foglio di carta, le firme del venditore e dell’acquirente, il documento chiuso in un cassetto, sembra l’inizio della trama di un film d’altri tempi. Oggi una sottoscrizione del genere ha validità legale?

Vendere o acquistare un immobile senza notaio, è possibile?

La vendita o l’acquisto di un immobile è strettamente subordinata alla presenza di un notaio che dovrà procedere con la stesura di tutta la documentazione necessaria per certificare il passaggio di proprietà. Di conseguenza, non si può procedere ad una voltura senza questa figura professionale. E’ quanto stabilisce l’articolo 2643 del Codice Civile. Compito del notaio è la redazione di un contratto di compravendita – o atto pubblico – previa consegna dei documenti di identità di entrambe le parti in causa.

Il venditore della casa, poi, dovrà provare al notaio la reale proprietà dell’immobile prima di procedere l’iter. Sarà l’atto di provenienza a confermare il possesso del bene e a consentire al notaio di portare a termine la procedura.

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Oltre l’atto pubblico, la soluzione della scrittura privata autenticata

Esiste una soluzione alternativa all’atto pubblico per l’acquisto o la vendita di un immobile. Parliamo della scrittura privata autenticata che certifica la compravendita del bene. La differenza tra le due forme si basa proprio sul notaio o meglio sulla sua presenza nel momento della sottoscrizione del contratto.

La redazione di una scrittura privata spetta alle parti e solo dopo averla completata si potrà fare autenticare da un notaio. L’atto pubblico, invece, dovrà essere interamente compilato dal notaio. Il problema nella scrittura privata è la possibilità di incorrere in errori che renderebbero la stesura nulla o complicata da applicare. Di conseguenza, per una sicurezza personale è preferibile ricorrere all’atto pubblico.

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