Conto corrente pignorato e alloggio popolare: la soluzione per 2 problemi

Cosa accade se il nostro conto corrente è stato pignorato? Soluzioni per questo problema e per l’assegnazione di alloggi popolari.

Conto pignorato (web)
Conto pignorato (web)

Basta qualche errore di valutazione per ridursi a dover pagare dei debiti. Se questi però diventano sempre più pesanti, è possibile addirittura incappare in un conto corrente pignorato. E in questo caso, è difficile averne uno dove farsi accreditare lo stipendio, se non si sa che mosse fare. Quando si parla di conti, la trappola è sempre dietro l’angolo, ad esempio i bonifici ai figli che potrebbero costarvi caro. Ed ecco perché è meglio conoscere le soluzioni.

Altro intoppo comune è quello degli alloggi popolari. Qui però le difficoltà sono legate più che altro ad un’eventuale morte di un coniuge, ma anche qui negli anni i contribuenti hanno avuto molte difficoltà, perché non conoscevano le procedure esatte. Andiamo con ordine.

Cosa posso fare, se il conto corrente è pignorato

Partiamo dal presupposto che averne uno pignorato non vuol dire non poter aprire un nuovo conto corrente. Ma possono accadere anche due cose spiacevoli: la banca nega questa possibilità, oppure i creditori estendono il loro pignoramento sul nuovo conto. Se si apre un conto corrente in un diverso istituto di credito, invece, tutto questo non accade. Certo, a meno che i creditori non siano informati ed allora possono andare ad intaccare lo stesso, il nuovo conto.

In tal caso, bisogna necessariamente fare una precisazione: se sul conto erano presenti somme prima della notifica del pignoramento, i creditori possono pignorare la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Quindi per capire di cosa si tratta, è necessario moltiplicare l’assegno sociale, per tre. Nel 2021, tale somma era di 459,83 euro.

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Tutte le somme in eccesso dalla somma complessiva di 1379,49 euro, sono assolutamente pignorabili. Discorso diverso se lo stipendio si riferisce a buste paga accreditate sul conto dopo la notifica dell’atto di pignoramento. In quel caso, solo un quinto dello stipendio risulta pignorabile. Sugli alloggi popolari invece c’è una soluzione a tutto. Se a morire è il coniuge che aveva la concessione dell’alloggio, il contratto passerà direttamente al convivente. Questo però avviene solo in un caso e cioè che il defunto, risulti già nel nucleo familiare della persona che resta in vita ed inoltre, che l’ente concedente emetta un provvedimento di ricognizione positiva dopo i controlli del caso.

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