Poste Italiane, nessun rimborso per i Buoni fruttiferi: il punto della drammatica situazione

Il mancato rimborso dei Buoni Fruttiferi postali pone Poste Italiane in una situazione difficile. Le decisioni dell’Abf non vengono seguite e la tensione cresce.

Buoni fruttiferi
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Poste Italiane deve procedere con il rimborso dei Buoni fruttiferi, questo è quanto stabilito dall’Arbitro Bancario Finanziario. Eppure, l’azienda italiana non sembra voler seguire la direttiva provocando uno scalpore generale. Solo la giustizia ordinaria potrà risolvere la problematica situazione ma partiamo dal principio e capiamo come si è arrivati a questo punto.

No ai rimborsi, Poste Italiane mette il punto

Durante i primi mesi dell’anno in corso sono stati presentati all’Arbitro Bancario Finanziario diversi ricorsi in relazione ai Buoni fruttiferi di Poste Italiane. Ben 1.800 di questi ricorsi sono stati vinti e l’ABF ha stabilito che l’azienda italiana deve procedere con i rimborsi. Per il momento, Poste Italiane non intende adeguarsi alle direttive. Vuole attendere la pronuncia della giustizia ordinaria anche se, come statisticamente provato, in sei casi su 10 la giustizia ordinaria conferma la decisione presa dall’ABF. Lo dimostra una relazione presentata dall’Arbitro che attesta come gli stessi principi giuridici vengano seguiti dal sistema di risoluzione stragiudiziale e dalla giustizia ordinaria. In più, il parere favorevole al rimborso è stato dato non solo dalla Corte d’Appello ma anche dalla Cassazione. La questione cambia con riferimento ai Buoni fruttiferi di Poste Italiane della serie Q/P.

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Il problema dei Buoni Q/P

I giudici esprimono pareri discordanti in relazione ai Buoni fruttiferi della serie Q/P. Il riferimento è a vecchi moduli della serie P su cui venivano emessi titoli Q. Un timbro sul retro con i nuovi tassi e un timbro sul davanti con la nuova serie avrebbe dovuto porre fine alla diatriba sulla modalità di emissione. Il problema riscontrato risiede nella scrittura dei tassi fino al ventesimo anno e nell’assenza di indicazioni per gli anni compresi tra il 21° e il 30esimo.

La decisione dell’ABF

Secondo l’ABF, il cliente ha diritto ai rendimenti originari per gli ultimi 10 anni e diverse Corti d’Appello hanno confermato con una sentenza tale decisione. Altre, invece, come la Corte d’Appello di Torino hanno mostrato parere opposto. Con una sentenza hanno stabilito che l’assenza di indicazioni sui tassi non comporta necessariamente una presunzione di legittimo affidamento nel sottoscrittore. Ogni Corte ha una sua opinione e il cliente può solo sperare che sia dalla sua parte.

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