Donare un immobile ad un minore: quando è possibile e come cambiare idea

E’ possibile donare un immobile ad un minore? La risposta affermativa è legata ad alcune specifiche condizioni che occorre conoscere qualora si intenda fare questo grande regalo.

Regalo immobile a minore
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L’idea di donare un immobile al proprio figlio o nipote minorenne non è rara. Il futuro dei giovani è un pensiero fisso per genitori e nonni e tutelarli con un appartamento di proprietà potrebbe rivelarsi una soluzione da considerare. Il gesto può essere compiuto solamente in specifiche circostanze e dopo aver seguito un preciso iter. Scopriamo qual è e come procedere con la revoca in caso di ripensamento o cambiamento delle condizioni.

Quando è possibile donare un immobile ad un minore

Per donare un immobile ad un minore occorrerà inoltrare la richiesta ad un Giudice Tutelare che dovrà dare l’autorizzazione a procedere. Il ricorso dovrà essere presentato nel luogo di residenza del minore. I documenti da includere nell’istanza sono i dati anagrafici di tutti i richiedenti, le caratteristiche della casa da donare e il motivo della donazione.

Il Giudice valuterà la domanda tenendo conto degli interessi del minore. In caso di conflitti aperti tra i genitori del ragazzo/a minorenne verrà nominato un curatore speciale per tutelare questi interessi. Una volta ottenuta l’autorizzazione, gli interessati dovranno trasmetterla al notaio scelto che avrà il compito di compiere l’atto di trasferimento. Sono richiesti due testimoni al momento della firma oltre al rappresentante legale del minore (genitore oppure un tutore speciale). In seguito alla donazione, l’atto dovrà essere registrato presso i Pubblici Registri Immobiliari. 

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La revoca della donazione è concessa?

In linea generale, una volta portata a termine una donazione non è possibile chiedere indietro l’immobile. Esistono, però delle circostante particolari ammesse all’attenzione della Legge per ottenere la revoca di quanto deciso in precedenza. Nello specifico, la revoca è consentita in caso di lesione dei diritti legittimari e di sopravvenienza di eventuali figli naturali.

Con il primo caso si intende la morte del donante nel momento in cui la donazione effettuata abbia leso gli eredi legittimi. Quest’ultimi, dunque, potrebbero rivendicare il diritto all’immobile. Il secondo caso, invece, riguarda la possibilità di scoperta dell’esistenza di altri figli i quali avrebbero diritto a parte dell’immobile.

Un’ultima ipotesi per la quale è concessa la revoca della donazione è l’ingratitudine del donatario. E’ il caso di un’antipatia tra beneficiario e donante che sfocia in una ingiuria grave che crea un danno in malafede al patrimonio della persona che ha donato l’immobile. Stesso discorso qualora il donatario non paghi gli alimenti previsti al donante.

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