Conto cointestato, la sentenza che cambia tutto: attenzione ai dettagli

Il conto cointestato presume una parità di trattamento per entrambi i correntisti? Un pronunciamento della Cassazione scioglie un grosso dubbio.

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Foto di succo da Pixabay

Negli ultimi tempi il conto cointestato è diventato argomento di largo dibattito. Lo strumento è di quelli parecchio utilizzati, in quanto consente a più persone di abilitarsi all’effettuazione di operazioni di varia natura su un unico conto corrente. Spesso si tratta di coppie ma anche genitori e figli possono ricorrervi. Solitamente, per cointestato si intende una parità di trattamento per entrambi i correntisti, ognuno dei quali può effettuare determinate operazioni e trarre gli stessi benefici del cointestatario. A meno che, naturalmente, non vigano accordi di altro tipo, stipulati al momento dell’apertura.

Tuttavia, nel momento in cui si decide di aprire un conto assieme a un’altra persona, è bene mettere tutto sul piatto. Ovvero, definire in modo chiaro l’operatività di ciascun correntista e, soprattutto, cosa potrebbe succedere nel momento in cui si dovessero manifestare le peggiori circostanze. Ad esempio, caso possibile, cosa accadrebbe alla morte di uno dei titolari? Teoricamente, per i depositi sul conto cointestato vige la regola del 50-50. Ossia, sulle somme presenti, i due correntisti possiedono il 50% di titolarità a meno che, come detto, non sia stato deciso diversamente. Ma appunto, tutto questo è in linea teorica.

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Conto cointestato, la sentenza che cambia tutto: cosa ha deciso la Cassazione

Una sentenza della Corte di Cassazione ha sparigliato il mazzo. Ribadendo, di fatto, la regola che voleva l’appartenenza del 50% appartenente al cointestatario defunto diviso fra gli eredi. In sostanza, il contitolare della somma, potrebbe non avere diritto a richiedere anche quanto appartenuto al secondo titolare, nemmeno nel caso in cui fosse suo coniuge. La sentenza n. 809 del 16 gennaio 2014, infatti, ha stabilito che il conto corrente cointestato non implica necessariamente la donazione. Il riferimento era proprio al caso di una donna che, a seguito della morte del marito, aveva fatto richiesta di accedere alla metà delle somme depositate.

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Una richiesta respinta dagli ermellini, i quali avevano decretato che, in seguito all’apertura del conto cointestato, vi erano confluite “somme pacificamente derivanti dai soli proventi professionali del marito”. Il quale, così facendo, “aveva solo inteso gestire il risparmio coinvolgendo la moglie”. In sostanza, nonostante fosse cointestato il conto in questione, tale peculiarità era da ricondurre esclusivamente a deposito per eventuali esigenze familiari, senza alcuna disposizione esclusiva. Come detto, al momento dell’apertura va definito tutto. Anche l’eventuale 50%.

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