Avviso di accertamento, occhio alla firma: in questo caso non è valida

Avete ricevuto un avviso di accertamento firmato dal funzionario e non dal capo ufficio? Ebbene, in questi casi è bene prestare la massima attenzione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Controlli fiscali (Fonte foto: web)

Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che continua ancora oggi ad avere delle ripercussioni sulle nostre esistenze sia per quanto riguarda le relazioni sociali che l’aspetto economico. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare a fine, con la gestione del bilancio famigliare che si rivela essere sempre più complicata. Varie le restrizioni con cui ci ritroviamo a dover fare i conti e se tutto questo non bastasse abbiamo dovuto fare i conti con una crisi di governo che ha inevitabilmente contribuito a rallentare l’approvazione di misure ad hoc. Dopo il crollo del governo Conte Bis, la guida del nostro Paese è stata affidata a Mario Draghi.

Il nuovo esecutivo, quindi, è al lavoro da diverse settimane al fine di introdurre ulteriori forme di aiuto a sostegno a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla crisi economica in corso. Di recente, ad esempio, si è assistito all’approvazione del Decreto Sostegni che introduce importanti novità, come ad esempio l’erogazione di contributi a fondo perduto. Dall’altro canto la macchina amministrativa non si è mai fermata, con molti che si ritrovano, ad esempio, alle prese con gli avvisi di accertamento emessi nel 2020. Oltre alla paura di dover sostenere ulteriori spese, gli avvisi di accertamento finiscono spesso per portare con loro vari quesiti. Tra questi si annovera la sottoscrizione dello stesso avviso di accertamento e la relativa validità. Un argomento senz’ombra di dubbio interessante, di cui cercheremo di scoprire assieme maggior informazioni.

LEGGI ANCHE >>> Governo Draghi, dal Decreto Sostegni al caso Astrazeneca: cosa c’è da sapere

Avviso di accertamento, occhio alla firma: tutto quello che c’è da sapere

conto corrente
Controlli sul Fisco (Fonte foto: web)

Nel caso in cui vi ritroviate a dover fare i conti con un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, vi interesserà sapere che, stando a quanto stabilito dalla legge, a sottoscrivere gli atti impositivi deve sempre essere il capo ufficio. Quest’ultimo, comunque, può decidere di delegare un funzionario, a patto che specifichi il nome dell’incaricato e i relativi limiti del potere. Questo è richiesto al fine di tutelare i contribuenti da avvisi inviati da eventuali “falsi funzionari”. In tal senso la delega deve rispettare determinati requisiti. In caso contrario, infatti, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere considerata non valida.

In particolare la delega deve essere scritta, indicare nome e cognome del soggetto delegato, così come l’inizio e la fine di validità della delega stessa. Sull’argomento è intervenuta anche la Cassazione, che a tal proposito ha sottolineato come “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“. A ricevere la delega, quindi, deve essere un funzionario della terza area funzionale.

LEGGI ANCHE >>> Reddito di cittadinanza, occhio alle novità: cosa prevede il Decreto Sostegni

Ma non solo, se a sottoscrivere l’atto è un funzionario diverso dal capo ufficio, il contribuente può contestare l’accertamento stesso. Sarà quindi compito dell’Agenzia delle Entrate “dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio“. Se l’ente non è in grado di dimostrare di aver dato opportuna delega, avendo l’accortezza di rispettare i requisiti richiesti, ecco che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento viene considerata nulla.

Impostazioni privacy