Adempimenti IVA, il Decreto Milleproroghe rimanda tutto

Grazie al Decreto Milleproroghe, l’entrata in vigore degli adempimenti IVA sulle piattaforme commerciali, viene rinviata

Adempimenti IVA, il Decreto Milleproroghe rimanda tutto
Iva in aumento (Fonte foto: web)

Gli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online, verranno rinviati di 6 mesi, grazie al Decreto Milleproroghe. Grazie alla cosiddetta Direttiva IVA, a decorrere dal 18 gennaio 2018, l’Unione Europa ha disposto che se un soggetto passivo dell’IVA facilita, con l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi simili, le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La piattaforma per il tramite della quale avviene lo scambio commerciale è considerato quale rivenditore:

  • Nel caso di vendite a distanza effettuate nell’UE da soggetti non stabiliti nell’Unione, oppure
  • Di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
    Difatti, si tratta di una presunzione legale ai fini della riscossione IVA che colpisce direttamente il venditore.

L’applicazione delle disposizioni in esame, sarebbe dovuta partire il 1° gennaio 2021, ma partirà solo il 1° luglio come conseguenza dei disagi creati dalla pandemia, Covid-19.

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Adempimenti IVA, chi sono i soggetti interessati al rinvio

La disposizione normativa introdotta con il D.L. 135/2018 all’articolo 11 bis, è finalizzata alla lotta all’evasione fiscale, per quanto riguarda transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di beni come i telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. Un soggetto passivo che facilita, con un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni, per il Comma 11.

Mentre: “Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non e’ un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni( comma 12)”.

Ecco quindi, chi sono i soggetti interessati a presunta soggettività passiva ai fini dell’IVA:

• I soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni;
• Mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Cosa prevede la legge italiana in tal senso?

In base all’art.17, comma 6, sono soggette al reverse charge:

  • Cessioni di telefoni cellulari e le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché:
  • Cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Col Decreto Milleproroghe i soggetti interessati non sfuggiranno del tutto al controllo, ma avranno solo sei mesi in più per “stare tranquilli”. Secondo il Comma 3 dell’art.3 del Decreto infatti, è soltanto tutto rinviato al primo giorno di luglio del 2021.

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