Dipendente rifiuta di indossare la mascherina per servire un cliente: cosa rischia

Un lavoratore che rifiuta di servire un cliente senza la mascherina può essere licenziato? Una sentenza risponde al quesito.

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Una controversa questione, che sia di principio o prettamente legale.

In questo periodo di emergenza sanitaria, le misure precauzionali sono certamente aumentate, tra disinfettanti e mascherine da indossare.

Proprio quest’ultima usanza scatena spesso polemiche: servono o non servono? Sono utili o non sono utili?

Un’ulteriore polemica è scaturita sul fattore lavorativo, in particolare per quella tipologia di lavori a contatto con il pubblico: può essere licenziato un dipendente che serve un cliente senza indossare la mascherina?

Al quesito ha risposto il Tribunale di Arezzo, dichiarando l’ “illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato al dipendente che si rifiuta di servire un cliente senza mascherina”

Dipendente si rifiuta di servire il cliente senza mascherina, cosa può accadere?

Il Tribunale sentenzia che la mascherina come mezzo di protezione è più un diritto che un dovere:  “diritto del lavoratore a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza”.

Dunque un dipendente, che pur in un periodo di emergenza sanitaria come questo rifiuti di indossare un sistema di protezione, sta comunque compiendo il proprio dovere se adempie alle sue mansioni lavorative.

Tale principio è stato ribadito (e chiarito) con la sentenza n. 9 del 13 gennaio 2021 emessa dal Tribunale di Arezzo.

Un caso vi era stato ad agosto 2020 quando in piena emergenza, un datore di lavoro aveva licenziato un dipendente perché questi aveva servito un cliente appunto senza mascherina.

La motivazione del capo era stata dunque di una rescissione del contratto giustificata: “inadempiente nei confronti dei suoi obblighi contrattuali” per aver “disatteso le indicazioni aziendali previste in questo periodo di emergenza sanitaria”, avendo così “danneggiato gravemente l’immagine aziendale”.

Cosa che però non era stata approvata dal giudice: “si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza”.

Dunque ora si ha un’idea chiara che: abbiamo delle ovvie disposizioni, ma non in ogni caso queste sono legge.

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