Superbonus e bonifico parlante: l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi

L’ente fornisce alcune spiegazioni circa le modalità di pagamento per accedere alla detrazione del superbonus con detrazione del 110%.

Superbonus casa
Foto di Pexels da Pixabay

Uno dei tanti nodi successivi al lockdown ha risposto al nome di superbonus. La detrazione fiscale del 110% che il Decreto Rilancio aveva pensato per favorire interventi di riqualificazione energetica degli stabili e per altre situazioni legate agli edifici condominiali di residenza. Uno di quei programmi di assistenza concepiti durante la pandemia e finiti, come altri, al centro di qualche dubbio legato sia alla maturazione dei requisiti che alla presentazione delle domande.

Quest’ultimo punto, in particolare, nonostante ormai siano trascorsi diversi mesi dall’istituzione all’interno del Dl continua a essere piuttosto dibattuto. Così come le modalità di pagamento delle spese, ovvero lo step successivo una volta accertati i requisiti di accesso al superbonus e alla conseguente detrazione.

A diradare (o almeno a tentare di farlo) tutti i dubbi è l’Agenzia delle Entrate che, attraverso una nota apparsa sulla rivista di riferimento, ha cercato di chiarire i coni d’ombra che ancora riguardavano le metodologie di pagamento. Nello specifico, l’ente si è soffermato su un particolare quesito, nel quale si poneva il dubbio circa la numerazione della fattura per il saldo del bonifico sugli interventi rientranti nella detrazione del superbonus.

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Superbonus e bonifico parlante: cos’è e come funziona

Già la circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 chiariva in realtà questo punto, riferendo come il pagamento delle spese andasse corrisposto con bonifico bancario o postale. Un versamento che dovrà essere completo di alcuni dettagli relativi ai destinatari e ai mittenti. Rispettivamente, il numero di partita Iva e il codice fiscale. L’obbligo di bonifico è valido per tutti i beneficiari della detrazione ma non per gli esercenti attività d’impresa. Gli operatori che gestiscono il pagamento applicheranno la ritenuta d’acconto dell’8%. In questo caso, si parla di “bonifico parlante”.

Ultimo punto chiarito, quello relativo al cosiddetto “bonifico non parlante”. In questo caso, si parla di un pagamento che non dispone dei necessari dati richiesti affinché risulti valido. Se tale mancanza dovesse in qualche modo influire sulla buona riuscita dell’accesso al bonus, il pagamento andrà effettuato di nuovo, in quanto il precedente decadrebbe automaticamente, senza naturalmente emissione di denaro.

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