Quando l’INAIL paga l’infortunio domestico

L’infortunio domestico può avvenire per molte cause: cadute, utilizzo di sostanze o elettrodomestici. come chiedere la liquidazione all’INAIL.

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Fonte Pixabay

L’infortunio domestico è un infortunio che avviene all’interno delle mura domestiche. Può variare per natura e per gravità, infatti, in alcuni casi può portare all’invalidità o addirittura alla morte.

Nel nostro ordinamento è prevista la tutela per coloro che curano la casa e le persone che vi abitano, istituendo una polizza contro gli infortuni domestici.

Cosa bisogna fare se dall’infortunio domestico deriva una inabilità?

Se l’inabilità è permanente, una volta terminato l’iter di guarigione su dichiarazione medica, l’infortunato deve presentare, entro 90, la domanda all’INAIL.

La domanda è scaricabile sul sito dell’INAIL e corrisponde al Mod. 500 Prest. – Assicurato.

In questo modulo l’infortunato dovrà indicare:

  • le circostanze di tempo e di luogo;
  • descrizione delle modalità fattuali;
  • indicazione della copertura assicurativa e il presidio ospedaliero del primo soccorso.

Il medico, invece, sul certificato dovrà indicare la data di guarigione clinica, le conseguenze del danno, le eventuali preesistenze, previsioni di postumi invalidanti pari o superiori al 16%.

Nel termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda, l’INAIL, in caso di esito positivo, comunicherà gli importi della liquidazione.

Vediamo insieme accade in caso di esito negativo, ovvero se l’INAIL comunica il dienigo.

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Diniego sulla domanda di infortunio domestico

In caso di diniego da parte dell’INAIL, l’infortunato potrà preentare ricorso.

Detto ricorso dovrà essere depositato al Fondo Autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, a mezzo racc.ta a.r.o presso la sede INAIL.

Nel caso in cui ci sia un ulteriore dieniego da pare del Comitato, o dell’amministratore del Fondo, o trascorsi 120 giorni senza alcun riscontro, arà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.

L’azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro e non oltre i tre anni decorrenti dal giorno di stabilizzazione dei postumi, o dalla morte dell’assicurato.

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