Scontrini e 730: ecco quali sono le spese detraibili

A volte le leggi su fiscalità, tasse ed economia possono essere ostiche, per fortuna i professionisti ci aiutano, ma intanto scopriamo quali scontrini conservare.

Non tutti conoscono le spese effettive per le quali è possibile ottenere un rimborso nella dichiarazione dei redditi annuale. Inoltre, nel 2020 ci sono stati dei cambiamenti dovuti alla pandemia Covid.

Ricordiamo che le spese sanitarie sono detraibili, sia se sostenute per sé stesso sia per i familiari a carico. Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute in ambito del SSN e quelle effettuate in regime privato.

Da dicembre 2020 è partito anche il cashback che permette di ottenere un rimborso del 10% delle spese effettuate di persona ma in modalità cashless. Ebbene detrazioni fiscali e cashback sono compatibili.

Quindi, oltre al 19%, ossia il minimo della franchigia di 129,11 euro, è possibile ottenere anche il rimborso del 10%. Bisogna precisare che la detrazione non è cumulabile però con la Lotteria degli scontrini. In questo caso bisogna scegliere, se indicare nello scontrino il codice fiscale o il codice rilasciato per partecipare alla lotteria.

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto da farmaci da banco, farmaci fitoterapici (riconosciuti dall’AIFA), medicinali omeopatici, dispositivi medici, e tutte le altre spese per così dire sanitarie.

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Ecco quali sono gli scontrini detraibili dal 730

Ma lo scontrino deve avere determinate caratteristiche, in gergo si dice che deve essere “parlante” ovvero deve recare le seguenti indicazioni:

  • farmaco, medicinale o abbreviazioni riferite inequivocabilmente a farmaci (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 156/2007);
  • codice di autorizzazione alla vendita – AIC (circolare AdE n. 40/2009);
  • per i medicinali omeopatici: definiti in base al D.Lgs n. 219/2006 ottenuti tramite un processo descritto dalla farmacopea europea o, in assenza, dalle farmacopee degli Stati membri;
  • ticket: indicazione se il farmaco è erogato dal SSN, pertanto il contribuente ha diritto alla detrazione fiscale (risoluzione AdE n. 10/2010);
  • medicinale o farmaco con preparazione galenica: devono attenersi alle indicazioni descritte dalla farmacopea europea o, in assenza, dalle farmacopee degli Stati membri. Inoltre, deve contenere la specifica natura e l’indicazione del medicinale/farmaco;
  • SOT-OTC: codici che individuano la necessità della prescrizione medica (risoluzione AdE n. 10/2010);
  • medicinali fitoterapici: approvati ufficialmente dall’AIFA, e sono detraibili esclusivamente se indicati come medicinali (risoluzione n. 396/2008).

Non sono quindi detraibili prodotti definiti para-farmaci, ad esempio pomate, colliri o prodotti fisioterapici e gli integratori alimentari.

Dal 2020 invece rientrano gli scontrini per l’acquisto di mascherine o di un tampone. La detrazione spetta se lo scontrino riporta la classificazione di “dispositivi medici” e la “marcatura CE”.

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