Ristori quater, il vademecum per l’accesso al Bonus 1.000 euro

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 31 dicembre. La circolare dell’Inps indica novità e requisiti per accedere al Bonus.

Euro bonus
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Prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bonus 1.000 euro del decreto Ristori quater. Altre due settimane (il termine ultimo previsto inizialmente era il 15 dicembre) per rientrare nel n. 157 del 30 novembre e che consentirà l’inoltro delle domande per chi non ha ottenuto l’indennità nel precedente decreto Ristori. A riferirlo è una circolare emessa dall’Inps, in cui si specifica non solo la proroga ma anche le categorie che avranno diritto al bonus.

Nello specifico, l’istituto di previdenza evidenzia come alla misura potranno accedere i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Assieme a loro i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; infine i lavoratori intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori dello spettacolo e coloro a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

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Ristori quater, il vademecum per l’accesso al Bonus 1.000 euro: proroga e requisiti

L’accesso all’indennità onnicomprensiva sarà consentita a coloro che hanno visto il loro rapporto lavorativo cessare in modo involontario nel periodo compreso fra l’1 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Altro requisito, che il datore di lavoro rientri nei settori di turismo e stabilimenti termali. Inoltre, che il servizio lavorativo abbia una copertura minima di trenta giornate lavorative nel periodo in oggetto. Inoltre, sarà necessario non essere in possesso di trattamento pensionistico diretto, di indennità di disoccupazione NASpI e di rapporto lavorativo dipendente all’1 dicembre 2020.

Per quanto riguarda chi ha già fruito del bonus nel precedente Dl, l’Inps specifica che i soggetti non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020. Ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15″.

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