Tredicesima: come calcolarla per la cassa integrazione dovuta al Covid

Chi è stato in cassa integrazione a causa della pandemia, riceverà la Tredicesima 2020? Se sì, come bisogna calcolarla?

Tredicesima: come calcolarla per la cassa integrazione dovuta al Covid
Fonte foto: (Pixabay)

Non ci si può aspettare che la Tredicesima, in questo anno con una forte crisi economica per tutto il mondo, possa essere superiore o uguale a quella degli anni precedenti. L’ammontare della Tredicesima del 2020 infatti, sarà inferiore a quella del 2019. 41,2 miliardi quest’anno, a fronte dei 43,3 miliardi dell’anno scorso.

La causa maggiore è il calo dell’occupazione della Cig, cassa integrazione ordinaria, pertanto la quota destinata ai consumi è calata del 12%, con una riduzione di spesa familiare dell’11,1%, che rispetto ai 1.501 Euro del 2019, scendono a 1.334 Euro. Questo è comunque stato un anno particolare, in cui l’azienda ha fatto ricorso alla Cassa integrazione Covid-19. Come si calcola quindi, il rateo di tredicesima per la sospensione a zero ore o ad orario ridotto?

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Tredicesima con Cig a zero ore e ad orario ridotto

Il contributo Inps, comprende una retribuzione destinata alla Tredicesima per tutte le ore in cui il lavoratore è stato messo in cassa integrazione. Di conseguenza, non è prevista maturazione di retribuzione differita. A fine anno cioè, dalla Tredicesima maturata si eliminano i mesi in cui l’attività lavorativa era stata sospesa a causa del Cig. Ciò porta ad una conseguenza immutabile, che non farà piacere: la quota alla fine, risulterà molto più bassa.

Cosa deve aspettarsi chi ha usufruito del Cig per un orario ridotto? Nel caso in cui la cassa integrazione richiesta per il lavoratore abbia portato solo ad una riduzione dell’orario lavorativo, invece della completa sospensione, i due diversi spazi di tempo, generano due diverse quote di Tredicesima. Si farà riferimento cioè, sia a quella per le ore effettive di lavoro comprensive di malattia e infortunio, sia a quella spettante i periodo di cassa con la parziale integrazione del salario.

Attenzione: in questo caso, sta al datore di lavoro verificare se l’80% della retribuzione non supera il massimale orario di integrazione. Se è così, è giusto che venga concordata anche una parte delle mensilità aggiuntive, fino al limite dato dal massimale.

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