Al via il pignoramento conti correnti in Europa: l’Italia si adegua all’Ue

Conti correnti attivi nei Paesi europei, in base ad un decreto legislativo si può procedere ad un sequestro conservativo di quanto detenuto dal debitore su conti attivi in altri Paesi Ue. Vediamo come e quando avviene.

Pignoramento
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Effettuare sequestri conservativi su conti correnti detenuti dai debitori nei Paesi membri dell’Ue? Ora si può. Il Consiglio dei Ministri, nella sua seduta dello scorso 18 ottobre, ha dato infatti il via libera definitivo ad un decreto legislativo che recepisce le disposizioni del regolamento europeo 655/2014 che istituisceuna procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale”.

Nel comunicato emanato a conclusione del suddetto Cdm, si spiega che il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, “di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione”.

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Pignoramenti e sequestri conservativi su conti correnti attivi in Ue: cosa prevede la nuova la norma

conti correnti
Image by moerschy from Pixabay

Innanzitutto è bene evidenziare come queste nuove norme “si affiancano” ai procedimenti nazionali “ma non li sostituiscono” e che la procedura di applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni:

-materia fiscale, doganale o amministrativa,

-sicurezza sociale

-diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio,

-testamenti e successioni

-crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Pignoramenti e sequestri conservativi su conti bancari attivi in Ue: come attivare il procedimento

Sempre analizzando il comunicato redatto in conclusione del Cdm dello scorso 18 ottobre, si spiega che il procedimento è esperibile “sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore”.

Sono previsti, infine, anche garanzie preventive per il debitore:”Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia”:

-varie forme di impugnazione

-possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia

-possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni

-introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

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