Mutuo: il pagamento dell’ultima rata cancella davvero l’ipoteca?

E’ ormai comune chiedere, agli istituti bancari, la concessione del cd. mutuo ipotecario per acquistare la propria casa. Tale mutuo si estingue con il pagamento dell’ultima rata, ma l’ipoteca sulla casa sopravvive? Facciamo chiarezza.

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Fonte Pixabay

Il mutuo ipotecario è un contratto con cui una parte, detta mutuante, eroga un prestito a favore di un soggetto, mutuatario, il quale deve avere la capacità di pagare le rate quale rimborso del mutuo, e deve sottoscrivere un’ipoteca sull’immobile che ha acquistato a favore della banca erogatrice, come garanzia reale del mutuo.

Con l’ipoteca la banca si tutela dalla possibilità di inadempimento contrattuale da parte del mutuatario, espropriando e vendendo il bene con autonomia di prezzo, incassando i proventi della vendita.

Questo finanziamento si estingue con il pagamento dell’ultima rata, ma all’ipoteca cosa succede? A chiarirlo è stata la Legge n. 40/2007, nota come Decreto Bersani.

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MUTUO: cancellare l’ipoteca ora è possibile, come?

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Prima dell’introduzione del Decreto Bersani il pagamento dell’ultima rata non cancellava però l’ipoteca: il mutuo era estinto ma l’immobile rimaneva ipotecato.

L’unico modo dei mutuatari, per cancellare l’ipoteca a favore della banca, era quella di rivolgersi ad un notaio, con il conseguente onorario da pagare.

E adesso?

Potete stare tranquilli: con il pagamento dell’ultima rata, l’ipoteca decade  automaticamente e gratuitamente e con essa si estinguono anche le polizze legate al finanziamento. Insomma, oggi una volta pagata l’ultima rata, il finanziamento è davvero finito e la casa totalmente di proprietà.

E per quanto riguarda le polizze vita collegate al mutuo?

Il Decreto Liberalizzazioni, convertito in Legge n. 221/2012, ha disciplinato questa materia a tutto vantaggio dei mutuatari. Ed ora la normativa è molto chiara: anche chi ha sottoscritto il prestito prima del 2010, quando estingue il mutuo ha il diritto di recedere dalla polizza ed ottenere il rimborso del premio pagato.

Nel dettaglio, a partire dal 19 dicembre 2012, per tutti i contratti di assicurazione connessi a mutui, per i quali sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie devono restituire all’assicurato il rateo di premio non goduto della polizza assicurativa. In alternativa, l’assicurato può richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

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