Conto corrente cointestato: le 6 cose che devi assolutamente sapere

Due persone possono decidere liberamente di cointestarsi un conto corrente dall’origine o possono farlo successivamente. Ma quali sono gli aspetti  e gli effetti giuridici legati a questa strumento?

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Quando una persona decide di cointestare il proprio conto corrente ad un altra si verifica una donazione.

La proprietà, salvo che non venga disposto diversamente da i due cointestatari, è del 50% del conto.

L’effetto importante, ed in molti casi, negativo, si ha al momento della chiusura del conto poiché il cointestatario avrà diritto alla metà del deposito.

ATTENZIONE! Tale diritto potrà essere negato nel caso in cui l’altro cointestatario dimostri che la cointestazione era solo fittizia, progettata per consentirgli di compiere le operazioni bancarie.

E cosa succede in caso di decesso di uno dei due titolari?

La legge preveda che ciascun erede possa pretendere dalla banca la propria parte di liquidità solo dopo aver presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, ma per coloro che hanno un conto corrente cointestato la questione è un po’ diversa.

In questo caso, il cointestatario potrà continuare a prelevare anche prima della presentazione della dichiarazione di successione ma fino alla metà del conto. L’altra metà sarà divisa tra gli eredi e nel caso in cui il cointestatario coincidesse con la figura dell’erede parteciperà alla divisione dell’altro 50% caduto in successione.

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Conto corrente cointestato: cosa succede se l’altro cointestatario preleva di più?

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Il fatto che uno dei due cointestatari prelevi di più rispetto all’altro è considerato un di un comportamento lecito solo nella misura in cui l’altro abbia prestato a ciò il proprio consenso. Se, invece, tale autorizzazione non c’è, il contitolare leso dovrà agire contro l’altro per rivendicare la propria quota.

A contrario di ciò che si può pensare, non si può agire contro la banca, che non è tenuta a verificare se uno dei cointestatari preleva più della propria quota. Si tratta infatti di un’ipotesi di «solidarietà attiva»: in pratica, ciascuno dei creditori della banca (i cointestatari) può pretendere l’intera prestazione senza che questa possa negargliela. Sono salvi però i rapporti interni tra le parti, da regolare in separata sede.

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