Offerte di lavoro disoccupati: come si giudica se sono congrue o meno?

Chi è deputato a stabilire se l’offerta di lavoro fatta ai disoccupati possa esser considerata in linea con il profilo del candidato? La questione non è di poco conto dal momento in cui il rifiuto di una offerta di lavoro rispondente a tali requisiti comporta la perdita del beneficio della Naspi. Proprio per questo, il 14 luglio scorso, il Ministero del Lavoro è intervenuto per fare un po’ di chiarezza.

Intanto, è noto che il lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi accetta, nel momento stesso in cui si registra come disoccupato al centro per l’impiego, di entrare a far parte di un programma volto al reinserimento nel mondo del lavoro. Ebbene, le proposte di lavoro che dovesse eventualmente ricevere sarebbero giudicate congrue (e quindi, se rifiutate, farebbero decadere il beneficio della Naspi) nel caso in cui dovessero rispondere a tre requisiti.

Il primo risponde alla durata dello stato disoccupazione. Il secondo, alla coerenza con le esperienze e le competenze che il candidato ha maturato nel corso del tempo (e qui interviene il periodo di disoccupazione, in quanto il grado di coerenza richiesto varia proprio al variare del periodo in cui il soggetto risulta disoccupato). Il terzo requisito chiama in causa la distanza del posto di lavoro dal domicilio del soggetto interessato, e quindi i tempi che ci vorrebbero per raggiungere la sede di lavoro. Anche qui, il valore cambia in base alla durata del periodo di disoccupazione del candidato, diventando via via meno rigido al crescere del periodo di disoccupazione.

In parole povere, da quanto tempo si è in stato di disoccupazione, qual è il proprio profilo professionale e quanto si è distanti dal posto di lavoro che eventualmente si andrebbe a ricoprire: sono questi i parametri fondamentali sulla base del quale si giudica la congruità di un’offerta di lavoro.

La legge in ogni caso tiene conto anche di altre cose per giudicare se una proposta lavorativa sia congrua o meno, come lo stipendio (che non deve essere inferiore ai minimi salariali), il tipo di contratto (che deve essere indeterminato o determinato o quanto meno non inferiore a tre mesi) e l’orario di lavoro (che non deve essere inferiore all’80% in meno rispetto a quello dell’ultimo contratto avuto).

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