Assenze ingiustificate e disoccupazione: per i furbetti addio addio al solito escamotage

Per i soliti furbetti cambia davvero tutto. Addio al giochetto di cercare la strada più breve verso la disoccupazione. Basta giochetti.

Tutto insomma cambia in merito alle assenze ingiustificate dal posto di lavoro. Basta alla dinamica che vedeva costretto il datore di lavoro a licenziare un proprio dipendente in caso di assenza ingiustificata per più di cinque giorni. Il nuovo Ddl sul lavoro rivoluziona ogni cosa.

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Il tutto ruota intorno a uno specifico atteggiamento di moltissimi lavoratori nel corso degli anni. In molti casi, insomma, l’idea del lavoratore per accedere al mantenimento da parte dello Stato, la vecchia “disoccupazione”, l’attuale “Naspi”, aveva escogitato una tecnica molto precisa.

Il dipendente, si assentava dal lavoro fa scattare il tempo necessario per far scattare in automatico il licenziamento per assenza ingiustificata e successivamente si becca il sussidio di disoccupazione, questa insomma la trama organizzata alla perfezione in molti, troppi casi.

Tutto nasce insomma dalla vecchia disposizione prevista dal Ministero del Lavoro, che voleva l’assegno di disoccupazione  anche a chi viene licenziato per giusta causa. I furbetti, cosi definiti, giustamente, approfittavano di questa sorta di involontario beneficio e restavano a casa nei mesi successivi con in tasca il sussidio di disoccupazione.

Di fatto, l’atteggiamento descritto andava però a qualificarsi come atto illecito. Inoltre, per il datore di lavoro l’obbligo di pagare la cosiddetta tassa di licenziamento, che di fatto serve a finanziare lo stesso assegno di disoccupazione. Ora, insomma, la regola è cambiata.

In passato la Cassazione si era espressa, in merito, in questo modo: “in caso di licenziamento per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può chiedere al dipendente il risarcimento del danno pari appunto al ticket Naspi da decurtare dall’ultima busta paga”.

Assenze ingiustificate e disoccupazione: cosa prevede il nuovo Ddl

Una nuova specifica regolamentazione, introdotta dal nuovo Ddl lavoro andrà a prevedere, infatti la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale regola fissa il periodo di prova in un giorno di prestazione effettiva ogni quindici giorni del calendario. Tale periodo di prova non può, poi, essere inferiore a due giorni.

In merito poi ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi sono previste nuove disposizioni per quel che riguarda il tema cassa integrazione. In questo caso si procede all’estensione della disciplina prevista per i rapporti di lavoro superiori a sei mesi. Nel caso specifico, dunque il lavoratore in questione non avrà diritto all’integrazione salariale esclusivamente per le giornate di lavoro effettuate.

Inoltre, per favorire, di fatto, l’assunzione di nuove persone con disabilità a tempo indeterminato, tra il prossimo 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, si provvederà all’istituzione di uno specifico fondo con dotazione stimata in circa 7 milioni di euro.

Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, oltre alle dovute procedure di controllo, saranno stabilite nelle prossime settimane attraverso uno specifico decreto interministeriale. Molti cambiamenti insomma per quel che riguarda il settore lavoro, in un paese che al memento prova a respirare prima di ripartire, si spera, più che mai deciso.

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