Imu 2023, occhio alla scadenza del 16 giugno: come pagare senza commettere errori

Occhio alla scadenza per il versamento della prima rata dell’Imu a giugno 2023. Ecco come pagare senza commettere errori.

Il prossimo 16 giugno è il termine ultimo entro cui versare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria. Proprio in vista di tale scadenza, pertanto, è bene sapere come fare il relativo pagamento senza commettere errori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

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Casa dolce casa. Per tutti la propria abitazione rappresenta il porto sicuro in cui trovare rifugio e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, non è possibile trascurare alcuni elementi di carattere pratico, come ad esempio i vari costi che ogni immobile porta con sé.

Tra questi si annovera l’Imu che ogni anno pesa sulle tasche di molte famiglie. A tal proposito abbiamo già visto come sia fondamentale prestare attenzione all’importo dell’Imu, in quanto entro questa soglia non bisogna effettuare il relativo pagamento.

Sempre in tale ambito, inoltre, in tanti si chiedono come effettuare il pagamento dell’acconto Imu entro il prossimo 16 giugno senza commettere errori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Imu 2023, occhio alla scadenza del 16 giugno, come pagare: tutto quello che c’è da sapere

Anche nel corso del 2023 saranno molti i proprietari di immobili chiamati a pagare l’Imu. A tal proposito si ricorda che la prima rata da pagare è quella del 16 giugno 2023, entro cui dovrà essere effettuato il versamento della prima rata. Diverse sono le modalità di pagamento tra cui poter scegliere. In ogni caso la parola d’ordine è quella di prestare la massima attenzione onde evitare di commettere spiacevoli errori. Ma come fare?

Entrando nei dettagli, tra le alternative a disposizione si annoverano il bollettino postale, PagoPa e modello F24. A proposito di quest’ultimo si invita a consultare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 29 del 29 maggio 2020 da cui è possibile evincere i codici tributi da utilizzare. Tra questi, ad esempio, si annoverano:

  • 3912 denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
  • 3913 denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali
    ad uso strumentale – COMUNE”;
  • 3914 denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”.

Imu 2023, come effettuare il pagamento tramite F24 o PagoPa

Questi ovviamente sono solo alcuni dei codici tributi disponibili. Per maggiori informazioni, come già detto, si invita a consultare la risoluzione poc’anzi citata. Sempre in tale ambito è importante sapere che i codici tributo devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati“. Ma non solo, bisogna indicare anche i seguenti elementi:

  • nel campo “codice ente/codice comune” bisogna indicare il codice catastale del comune
    di competenza degli immobili, così come si evince dalla tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • si deve barrare la casella in base al tipo di pagamento che si deve effettuare, ovvero:
    • “Ravv.” se il pagamento è a titolo di ravvedimento;
    • “Acc.” se viene fatto per pagare l’acconto;
    • “Saldo” se su effettua il pagamento del saldo;
    • sia “Acc.” che “Saldo” nel caso in cui si effettui il pagamento in un’unica soluzione.

Ma non solo, sempre come si legge sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate poc’anzi citata, bisogna indicare nel campo:

    • “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
    • “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui fa riferimento il pagamento. Questo dato con il formato “AAAA”.

In alternativa, come già detto, è possibile pagare tramite la piattaforma PagoPa. Tale operazione può essere svolta in modo facile e veloce dal proprio smartphone tramite QR code. È possibile comunque effettuare il pagamento attraverso uno dei tanti canali che hanno aderito al circuito, come posta, banca, ricevitorie, tabaccherie e sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

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