Permessi Legge 104 a giorni o a ore: quali le differenze tra caregiver

Permessi Legge 104 a giorni o a ore. Analizziamo le sottili differenze per capire quale è l’opzione da scegliere.

Tre giorni al mese frazionabili anche in ore o un’ora al giorno o due ore al giorno. Diverse possibilità legate al contratto di lavoro e al richiedente.

permessi Legge 104
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I caregiver che assistono un familiare disabile possono richiedere i permessi 104 per assisterlo durante giornate teoricamente lavorative. La normativa, infatti, vuole tutelare i cittadini con menomazioni fisiche e psichiche, parzialmente o totalmente non autosufficienti. Da qui la nascita della Legge 104 con un insieme di agevolazioni e prestazioni di natura economica e assistenziale dedicate proprio agli invalidi e a chi si prende cura di loro. “Prendere cura” è una frase chiave in relazione ai permessi della legge 104. L’assenza dal lavoro è giustificata solamente se il dipendente si occupa realmente del familiare dedicandosi a lui o lei per tutto il giorno o le ore di permesso. Qualora il datore di lavoro avesse dei dubbi, infatti, potrebbe indagare al fine di verificare cosa faccia veramente il lavoratore durante i permessi.

Permessi Legge 104 a giorni o a ore

Il titolare di Legge 104 può usufruire dei permessi a giorni o a ore in base alla categoria di appartenenza e al contratto di lavoro. Partiamo dall’invalido lavoratore che avanza domanda di permesso retribuito. Potrà avvalersi di permessi orari rapportati all’intero orario di lavoro giornaliero. Si tratta di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore e di un’ora se inferiore a sei ore. In alternativa può optare per tre giorni di permesso mensili frazionabili ad ore.

Passiamo ai caregiver e, nello specifico, ai genitori – inclusi gli affidatari e gli adottivi. Se i figli sono minori di tre anni e vertono in condizioni di disabilità grave possono richiedere tre giorni di permesso al mese anche frazionabili a ore, il prolungamento del congedo parentale oppure permessi orari retribuiti in relazione all’orario giornaliero nella misura di due ore per l’orario di lavoro superiore a sei ore e di un’ora se inferiore a sei.

Se i figli hanno età compresa tra tre e dodici anni, invece, le opzioni sono unicamente i permessi mensili anche frazionabili a ore e il prolungamento del congedo parentale.

Le opzioni per coniuge, conviventi e affini

La richiesta dei permessi Legge 104 – non più ad uso esclusivo di un unico referente – può essere avanzata oltre che dai genitori anche dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto e dai parenti o affini entro il secondo grado (o terzo grado a condizione che l’invalido sia over 65 o abbia patologie invalidanti).

Le categorie citate possono richiedere unicamente tre giorni di permesso al mese anche frazionabili a ore. Ricordiamo che è il lavoratore a decidere liberamente se preferire le ore oppure i giorni.

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