Congedo di paternità, nuove regole in vigore dal 13 agosto: i papà possono sorridere

Da domani 13 agosto il congedo di paternità sarà disciplinato da nuove regole introdotte per conciliare in modo più ottimale vita lavorativa e privata.

Il Decreto del 30 giugno 2022 numero 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio dello stesso anno stabilisce nuove direttive sul congedo di paternità.

congedo di paternità
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L’obiettivo è aiutare a conciliare vita privata e lavorativa dei cittadini in modo tale da permettere la costruzione di un rapporto di condivisione della responsabilità di cura dei figli tra i genitori. I tempi sono cambiati e, oggi, la priorità è l’uguaglianza tra uomo e donna sia a casa che in ambito lavorativo. A prendersi cura dei bambini non è unicamente la mamma. Anche il papà collabora attivamente nella realtà familiare. A tal fine, il Decreto del 30 giugno ha introdotto nuove regole sul congedo di paternità. La disciplina è stata modificata seguendo le direttive dell’Unione Europea e le innovazioni scatteranno da domani, 13 agosto 2022.

Congedo di paternità, le novità in vigore da domani 13 agosto

L’articolo intitolato “Congedo di paternità obbligatorio” stabilisce che il lavoratore dipendente ha il diritto di assentarsi per dieci giorni lavorativi non frazionabili ad ore e fruibili con continuità nel periodo che va dai due mesi precedenti alla presunta data del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del bambino (novità 2022).

Il congedo potrà essere richiesto anche qualora sopraggiunga la morte prenatale del figlio. È fruibile anche da un padre affidatario o adottivo e si può ottenere contemporaneamente al congedo di maternità della compagna di vita. Inoltre, è compatibile con lo sfruttamento del congedo di paternità alternativo al congedo di maternità. Il DL stabilisce, infine, che la misura massima è di venti giorni in caso di parto plurimo (altra novità 2022).

Come funziona la prestazione

Il lavoratore dipendente dovrà inoltrare richiesta di congedo al datore di lavoro comunicando i giorni di assenza dal posto di lavoro. La domanda dovrà essere inviata con un anticipo superiore ai cinque giorni; se possibile tenendo conto della data presunta del parto oppure successivamente alla nascita del bambino.

L’inoltro dovrà essere cartaceo a meno che l’azienda non preveda la possibilità di svolgere la procedura di richiesta di congedo telematicamente. In alcuni casi, infatti, vige l’opportunità di utilizzare il sistema informatico dell’azienda per la domanda e la gestione delle assenze. La posizione dovrà successivamente essere regolamentata presentando la domanda telematica all’INPS (altra novità introdotta da domani 13 agosto). Ricordiamo che nei giorni di assenza al lavoratore spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. A pagare sarà l’INPS ma sarà il datore di lavoro a pagare in anticipo per poi recuperare le somme.

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