Bonus maternità: l’INPS chiarisce a chi spetta e come fare domanda

In materia di tutela maternità e paternità, un recentissimo messaggio Inps fa luce sui diritti dei lavoratori.

Grazie al messaggio n° 1657 del 14 aprile l’Inps offre chiarimenti sul tema della tutela della maternità e della paternità, a seguito della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). I dettagli

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Con il messaggio n° 1657 del 14 aprile del 2022, l’Inps evidenzia interessanti elementi in merito all’estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata Inps, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Manovra 2022). Inoltre l’ente pubblico spiega come funziona la procedura per la presentazione delle domande.

Vediamo in sintesi l’utilità del messaggio Inps citato, nell’offrire delucidazioni al cittadino lavoratore, tutelato in ipotesi di maternità/paternità.

Tutela della maternità e paternità estesa con la legge di Bilancio 2022: ecco come

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’art. 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – appunto la legge di Bilancio 2022 – prevede una misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi, nelle circostanze della maternità/paternità.

In particolare il detto articolo indica uno specifico beneficio concesso alle lavoratrici menzionate nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità:

  • che abbiano dichiarato, nell’anno anteriore all’inizio del periodo di maternità, un reddito al di sotto di 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento legato alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • infatti, l’indennità di maternità è assegnata per altri 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Con il messaggio del 14 aprile, l’Inps inoltre offre chiarimenti sugli aspetti procedurali legati alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata, in rapporto alle ultime novità legislative.

Precisazioni Inps sulla procedura per la presentazione delle domande

Per quanto attiene alla domanda di indennità di maternità o paternità, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che – secondo prassi ormai consolidata – essa deve essere fatta solo via web. I canali sono i seguenti:

  • con il portale web dell’Istituto, www.inps.it, nell’ambito dei servizi ad hoc, se l’interessato è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • con il Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in rapporto alla tariffa applicata dai differenti gestori);
  • attraverso gli Istituti di Patronato, sfruttando i servizi offerti dagli stessi a costo zero.

Nel citato messaggio n. 1657 del 14 aprile, l’Inps rimarca peraltro due punti degni di nota:

  • il flusso di acquisizione della procedura di presentazione online delle domande di indennità per la tutela maternità / paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata è stato modificato;
  • ciò al fine di acquisire agevolmente la dichiarazione di sfruttare l’estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.

Cosa deve fare l’interessato per ottenere l’estensione della tutela?

Al fine di ottenere di fatto l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi, l’interessato:

  • Deve spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” presente nella pagina “Dati domanda”;
  • Deve tener conto del fatto che la domanda potrà riferirsi anche a periodi di astensione anteriori alla data di presentazione della stessa, tuttavia l’estensione della tutela per maternità e paternità di altri 3 mesi è consentita soltanto se il periodo ordinario è a cavallo o posteriore al primo gennaio 2022, vale a dire la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022.
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