Assegni di invalidità, nessun pericolo di perdere i soldi per questi pensionati

Gli assegni di invalidità verranno erogati con continuità ad alcuni pensionati che potranno godere anche di ulteriori agevolazioni.

I titolari di Legge 104 percettori di assegni di invalidità non rischieranno mai di rimanere senza l’aiuto previsto dalla normativa.

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Vivere una condizione di disabilità con il sorriso non è semplice. I dolori, le incognite, l’impossibilità di compiere le azioni desiderate comportano un grave peso psicologico oltre che fisico. Gli aiuti previsti dalla Legge 104 intervengono proprio per garantire al cittadino diverse forme di tutela, sia assistenziale che economica. L’accesso alla prestazione è legato all’espletamento di un iter preciso fatto di verifiche e consegne di documentazione volte ad appurare le reale condizioni del richiedente. Una volta in possesso della titolarità della 104 è possibile fare domanda di accesso a numerose agevolazioni rispettando, di volta in volta, i requisiti necessari. L’assegno di invalidità è una misura tra le tante rivolta agli invalidi civili che garantisce l’erogazione mensile di 287,09 euro per l’anno 2022. Vi si possono aggiungere, poi, altri 525 euro senza doversi sottoporre alcun obbligo di revisione e senza che la prestazione possa mai essere ritirata.

Assegno invalidità più 525 euro aggiuntivi, chi sono i destinatari

I 525 euro da aggiungere all’assegno di invalidità di 287,09 euro fanno riferimento all‘indennità di accompagnamento prevista a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali. Come accennato, tale prestazione non è sempre legata all’obbligo di revisione ossia la visita volta ad appurare che il titolare di un’agevolazione continui a rispettare i requisiti di accesso. La revisione è prevista per l’invalidità civile quando la patologia riscontrata potrebbe ridurre nel tempo gli effetti negativi e modificarsi. La Commissione esaminatrice, dunque, indicherà nel verbale di accertamento la data di scadenza entro cui il titolare della prestazione dovrà presentarsi nuovamente a visita. Sono esenti da questo obbligo tutti i cittadini che sono affetti da una delle dodici patologie riconosciute dall’INPS nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 come malattie che comportano una grave compromissione dell’autonomia personale o della vita sociale.

Quando la misura non richiede revisione

Le patologie che non richiedono revisione sono:

  • l’insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia;
  • l’insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
  • le menomazioni dell’apparato osteo-articolare non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali;
  • la perdita della funzione emuntoria del rene non trapiantabile e in trattamento dialitico;
  • la perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori o inferiori (sono incluse le menomazioni da sindrome da talidomide);
  • la patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati;
  • l’epatopatie con persistente compromissione del sistema nervoso centrale o periferico, con grave compromissione dell’autonomia personale e neurologica e non emendabile con terapia faramacologica;
  • le patologie e le sindromi neurologiche d’origine centrale o periferica, l’atrofia muscolare, le atassie, la afasie, la lesione bilaterale dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione e fonazione oppure dell’articolazione del linguaggio, lo stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie alla terapia;
  • le patologie cromosomiche, genetiche, congenite con la compromissione dell’organo e dell’apparato con conseguenti menomazioni inserite nell’elenco;
  • patologie mentali dell’età evolutiva o adulta con gravi deficit neuropsichici;
  • il deficit totale dell’udito, congenito o manifestatosi nella prima infanzia;
  • il deficit totale della visione.
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