Auto, la Cassazione ha deciso, nessuno può rifiutarsi: si rischia di rimanere a piedi

Una nuova direttiva una nuova indicazione. Dalla pronuncia della Cassazione tutto che è cambiato di recente in strada.

Il tutto ha come tema centrale chiaramente la sicurezza. Parliamo di Codice della strada parliamo di cittadino sicuro al centro dii una serie di disposizioni atte a migliorare ancora di più quelle condizioni che di per se dovrebbero assicurare una sorta di barriera naturale, chiaramente teorica. L’ultima pronuncia da parte della Corte di Cassazione fa di certo discutere e non poco.

codice della strada disabili
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Il nuovo Codice della Strada contiene delle piccole misure che di per se tendono a migliorare quella che è di fatto la sicurezza stradale, il suo livello insomma. Numerose le modifiche che arrivano a colpire, per fare un esempio, anche chi getta una cicca dal finestrino. Questo potrebbe intralciare il traffico creare danni non indifferenti oltre che distrarre gli altri automobilisti. Il tutto insomma si fa molto più sicuro ma le domande in merito e le lamentele rispetto alla decisione si fanno altrettanto sentire.

Tutto parte da una condizione specifica in cui potrebbe trovarsi un cittadino qualsiasi coinvolto ad esempio in un sinistro stradale e non solo. Nel caso in cui questi venga coinvolto in un qualsiasi tipo dunque di controllo stradale e si rifiuti di sottoporsi al controllo antidroga può rischiare fino alla confisca del veicolo stesso che sta guidando, nel caso ne risulti essere il proprietario. Lo stabilisce una sentenza, in maniera assolutamente chiara e senza alcuna possibilità di reinterpretazione, per dire.

La Cassazione ha deciso nessuno può rifiutarsi: ecco cosa dice la sentenza in questione

La sentenza in questione è la numero 20033 del 23-5-22 della Sezione IV Penale della Corte di Cassazione. Attraverso il pronunciamento in questione i magistrati hanno di fatto imbrigliato una interpretazione delle norme degli articoli 186 e 187 del Cds, rispettivamente “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. Nel caso specifico in sede di giudizio cosi come specificato anche dal periodico online “Seac All-in Giuridica”. Nel procedimento oggetto del caso all’esame della Cassazione direttamente dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, il giudice di primo grado aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia sostituita dal lavoro di pubblica utilità, per essersi rifiutata di eseguire la pratica del test antidroga.

La sentenza – cosi come sottolineato dai legali del sito – aveva omesso l’applicazione della sanzione accessoria della confisca dell’autoveicolo prevista, invece, dall’articolo 187 del Codice della Strada”. Una volta accolta la richiesta del Procuratore Generale, nel rinviare il processo a nuovo giudizio, la Cassazione ha chiarito come la Corte d’appello di Ancona “terrà conto della doverosa applicazione della confisca” nel momento in cui “si accerti che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato“.

Si ricorda inoltre poi riguardo tempi e modi dell’applicazione della confisca che: “A nulla rileva – come correttamente osservato dal PG ricorrente – il fatto che sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall’applicazione di quest’ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all’esito del L.P.U. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018)”. Il discorso insomma, in merito all’applicazione della norma è bello che servito, più chiaro di cosi, non si potrebbe.

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