Lavoro part time e Legge 104: le ultime da parte della Corte di Cassazione

Il lavoro part time e la legge 104 spesso generano delle divergenze tra dipendente e lavoratore. Vediamo su quale aspetto in particolare

La Corte di Cassazione è importantissima ai fini della risoluzione delle situazioni di incertezza che ancora ci sono sulla tematica.

Part Time
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La Legge 104 del 1992 esiste praticamente da 30 anni, ma nonostante ciò sono ancora molteplici le diatribe a riguardo. In particolar modo una controversia che spesso viene a galla è quella relativa ai permessi previsti per coloro che sono ricompresi nella normativa.

Già per quanto concerne il lavoro a tempo pieno spesso e volentieri si rischia lo scontro tra datore e dipendente. Ancor più ingarbugliata la situazione di coloro che prestano servizio part time. Vediamo nello specifico questa particolare dinamica.

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Per la Corte di Cassazione la durata dei permessi non deve subire decurtazioni se la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo.

In pratica per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale (verticale o misto) con attività lavorativa part time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non vanno riproporzionati e devono quindi essere riconosciuti per intero.

La Cassazione sottolinea inoltre la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei dipendenti. In particolare preme affinché ci sia una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi al lavoro part time, nello specifico il lavoro parziale di tipo verticale.

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In virtù di ciò secondo la Suprema Corte è fondamentale distinguere tra prestazione di lavoro part time con numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario e quello che invece implica meno della metà dei giorni di prestazione.

Così facendo è facile intuire che solo nel primo caso occorre riconoscere il diritto alla fruizione completa dei permessi volti alla tutela del disabile. Al contempo si viene in contro anche al datore che non ci rimette in termini di produttività dell’attività.

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