PEPP, perché conviene la previdenza integrativa europea: guida rapida

Il PEPP rappresenta certamente uno strumento di previdenza complementare di grande prospettiva. I dettagli.

In questo periodo, al fine di attuare il regolamento Europeo 2019/1238, il Parlamento si sta occupando della messa a punto di uno schema di decreto legislativo che introduca in Italia il PEPP, la previdenza complementare europea.

casalinga pensione
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Ben nota è la questione del sistema previdenziale e pensionistico, ossia uno dei punti clou nei confronti del quale il nostro paese è chiamato a varare una riforma davvero strutturale e di ampio respiro. D’altronde, vero è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) include un articolato pacchetto di investimenti e una dettagliata agenda di riforme. Tra esse anche quella delle pensioni.

Ebbene, alla luce di ciò e in attuazione del regolamento Europeo 2019/1238 il Parlamento sta attualmente lavorando ad uno schema di d. lgs. che introduca nel nostro paese il cd. “PEPP” (sigla di Pan-European Personal Pension product).

Si tratta essenzialmente di uno strumento di previdenza complementare che offre a tutti i cittadini degli Stati UE un’unica soluzione integrativa con caratteristiche uniformi su tutto il territorio dell’Unione. Vediamo dunque più da vicino le caratteristiche e i vantaggi di questa novità in arrivo.

PEPP: l’iniziativa del Governo e i vantaggi della novità

Il 5 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo per l’immissione nel sistema previdenziale nazionale del menzionato PEPP. In rapporto ad esso, le istituzioni dovranno ovviamente dar luogo al consueto iter legislativo, che però non parrebbe essere caratterizzato da particolari intoppi o lungaggini.

Ebbene, l’obiettivo dell’intervento normativo in oggetto è quello di creare le condizioni per permettere un ordinato inserimento del citato strumento nel sistema e nel mercato della previdenza complementare interna.

Spingere all’introduzione del PEPP comporta degli indubbi e oggettivi vantaggi. Eccoli in sintesi nell’elenco:

  • libertà di trasferimento da un intermediario a un altro;
  • presenza di regole facili e predefinite per i piani di investimento;
  • ampia varietà di fornitori ai quali rivolgersi;
  • portabilità tra tutti i paesi dell’Unione Europea.

Sul piano dell’organizzazione e delle modalità concrete di funzionamento, non vi saranno divergenze sostanziali rispetto a quelle delle altre forme di previdenza complementare.

Le caratteristiche peculiari dello strumento

Dare una definizione tecnica del PEPP non è così complicato. Siamo innanzi ad uno strumento di previdenza complementare individuale volontaria, che si somma alle forme pensionistiche ad adesione individuale. Questi ultimi prendono il nome di PIP, vale a dire prodotti individuali pensionistici.

In altre parole, il PEPP fa parte dei prodotti del cd. terzo pilastro (previdenza integrativa concretizzata con forme di risparmio individuale), rappresentando – come accennato – una opzione “paneuropea” di trattamento pensionistico.

Per gli interessati gli aspetti positivi dello strumento non sono pochi. Pensiamo ad es. alla scelta più vasta su come utilizzare i propri risparmi. Infatti sarà possibile scegliere tra distinte opzioni, con diversi profili di rischi / rendimento. Inoltre gli interessati potranno fare affidamento ad una articolata platea di operatori: assicurazioni, banche, fondi pensione professionali, società d’investimento e gestori patrimoniali.

Interessante è altresì la summenzionata portabilità del meccanismo. Cosa significa in concreto? Ebbene, la portabilità tra tutti i Paesi dell’Unione Europea implica di fatto la facoltà di continuare a contribuire al PEPP già concluso, in ipotesi di trasferimento in un altro Stato UE. Questo aspetto si rivela molto interessante per le persone che hanno iniziato da pochi anni a lavorare e per coloro che si spostano frequentemente, pur svolgendo un’attività di lavoro continuativa (le cd. nuove figure dei nomadi digitali).

PEPP: la contribuzione e l’erogazione della pensione

Essendo una forma di previdenza complementare, i contributi sono versati su base volontaria, da parte degli stessi risparmiatori, dai loro datori di lavoro o dai committenti e sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro.

Attenzione però: le nuove regole non consentono di destinare al PEPP il trattamento di fine rapporto (TFR). D’altra parte però il versamento dei contributi può continuare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista nella gestione obbligatoria di appartenenza, a patto che alla data di pensionamento sussista una contribuzione al sottoconto italiano del PEPP di almeno un anno.

Per quanto attiene alle prestazioni pensionistiche, esse potranno essere versate in vari modi – ed altresì in combinazione fra loro – vale e dire con prelievo, con rendita o con capitale erogato in un’unica soluzione.

Infine, ricordiamo che nel nostro paese sarà la COVIP – Commissione di Vigilanza sui fondi pensione – l’organo competente alla ricezione delle domande di registrazione dei PEPP da parte dei fornitori. Mentre con il supporto dell’IVASS si occuperà anche delle attività di monitoraggio.

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