Eredità senza testamento: quali sono i diritti degli eredi sul patrimonio

Ecco cosa ricordare sul meccanismo dell’eredità senza testamento e sull’attribuzione delle quote di patrimonio agli eredi.

Il caso dell’eredità senza testamento è tutt’altro che infrequente, perciò appare opportuno parlarne di seguito. Quali sono le regole di riferimento nel Codice civile? Facciamo chiarezza.

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Le questioni pratiche in tema di eredità non mancano mai, in considerazione del fatto che sono in gioco gli interessi e i diritti dei familiari del soggetto deceduto.

Tuttavia, come ora vedremo, le norme del diritto civile aiutano ogni interessato a capire come orientarsi nei casi concreti. Pensiamo ad esempio alla situazione nella quale non sia stato redatto testamento. Come ci si deve comportare in questi casi? Che cosa prevede la legge in relazione alla posizione degli eredi ed alle loro quote? Scopriamolo nel corso di questo articolo.

Eredità senza testamento: il contesto di riferimento

Prima di rispondere alla questione concreta appena prospettata, ci appare opportuno dare qualche chiarimento in merito al concetto di eredità e a quello di testamento.

L’eredità di fatto altro non è che il complesso dei rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili, che fanno capo al soggetto deceduto. Ciò, dunque, include tutti i rapporti di cui era titolare il de cuius alla data del decesso, al di là del loro valore economico.

Con la morte del soggetto ha luogo la cd. apertura della successione, che in base all’art. 456 del Codice civile si compie nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. In particolare, con l’apertura della successione sarà necessario stabilire qual è l’ammontare e l’articolazione del patrimonio ereditario e chi saranno gli eredi, ovvero coloro che subentreranno in tutte le situazioni giuridiche del de cuius, sia attive che passive (e dunque anche i debiti).

Il testamento consiste invece in un atto revocabile, con cui chiunque sia capace di intendere e volere dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.

Eredità senza testamento: quali regole applicare nella successione legittima

Specifichiamo che se una persona decide di redigere il testamento, alla data del decesso la successione ereditaria si compirà secondo le disposizioni in esso contenute. Nel caso invece il testamento manchi o le disposizioni testamentarie non attengano all’intero patrimonio, siamo innanzi ad una successione legittima.

A questo punto vediamo quali sono le regole applicate ai casi di eredità senza testamento. Ebbene in ipotesi di mancanza di testamento, per la suddivisione dell’eredità tra i cd. eredi legittimi, occorre anzitutto considerare quanto segue:

  • se la persona deceduta ha dei discendenti essi concorrono soltanto con il coniuge, escludendo gli ascendenti;
  • in caso di mancanza di discendenti e c’è soltanto il coniuge, quest’ultimo concorre con gli ascendenti.

Nel caso in cui il defunto non abbia espresso alcuna volontà testamentaria avrà luogo la citata successione “legittima”, e dunque l’eredità sarà assegnata per legge ai soggetti aventi diritto (con l’aggiunta di ulteriori categorie di successibili previste all’art. 565 ss. del Codice civile).

Lo schema di riferimento è questo (tiene conto degli eredi che lascia il defunto e della quota di legittima ad essi spettante):

  • solo il coniuge, 1/1;
  • coniuge più un figlio, 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio;
  • coniuge più due o più figli, 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
  • coniuge ed ascendenti o fratelli/sorelle, 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle;
  • solo un figlio, 1/1 al figlio;
  • più figli, 1/1 ripartito in parti uguali;
  • solo ascendenti, 1/2 linea paterna – 1/2 linea materna;
  • solo fratelli e sorelle, 1/1 ripartito in parti uguali.

Alcune disposizioni particolari

Il Codice civile prevede inoltre disposizioni ad hoc, per quanto attiene al concorso tra genitori e ascendenti con fratelli e sorelle del defunto, fissando all’art. 571 che tutti sono ammessi alla successione per capi, a patto che in nessun caso la quota dei genitori, o di uno di essi, sia al di sotto della metà.

Inoltre, le norme in materia dispongono che se vi sono fratelli o sorelle unilaterali (ovvero con un solo genitore in comune con il defunto) essi ottengono la metà di quanto conseguono i fratelli / sorelle germani – vale a dire con ambo i genitori in comune.

Infine, se non vi sono né figli, né ascendenti né fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione in oggetto ha luogo favore dei parenti più prossimi, tuttavia non oltre il sesto grado (di riferimento è l’art. 572 c.c.).

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