Cassa integrazione ordinaria, buone notizie: il decreto Ucraina la estende, segnatevi questa data

Le ultime novità normative approntate dal Governo intendono aiutare le imprese anche sul piano della CIGO e dell’AIS

Agevolazioni di rilievo per imprese e lavoratori sono state introdotte dal dl n. 21 del 2022. Fino a fine dicembre per le imprese ecco altre 26 settimane di CIGO per contribuire a gestire le ripercussioni interne del conflitto Russia – Ucraina.

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In tema di cassa integrazione ordinaria, ecco nuove misure di sostegno a favore del tessuto imprenditoriale e dei lavoratori, grazie a quanto previsto nel decreto legge n. 21 di quest’anno, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di particolare rilievo è l’art. 11 del provvedimento appena citato.

Dopo la pandemia varati nuovi aiuti non correlati più alla crisi sanitaria che ci ha accompagnato negli ultimi anni, ma alle conseguenze della delicata situazione a livello internazionale.

Ebbene, le ultime novità ci indicano che fino a fine anno le aziende potranno contare su ulteriori 26 settimane di cassa integrazione ordinaria, al fine di gestire gli effetti del conflitto Russia – Ucraina. I dettagli.

Cassa integrazione estesa e esenzione contributo addizionale: le novità

Non vi sono particolari dubbi a riguardo: la scelta politica favorevole all’estensione fino al 31 dicembre della cassa integrazione ordinaria è fondata su motivi contingenti. Come funzionano in concreto le accennate novità? Vediamolo in sintesi per punti:

  • se le aziende hanno raggiunto la durata massima di CIGO o di AIS (ossia l’assegno integrazione salariale versato dai fondi di solidarietà) hanno diritto ad un trattamento aggiuntivo di 26 settimane di CIGO e 8 di AIS fino al 31 dicembre di quest’anno;
  • le aree più colpite dalla crisi internazionale sono inoltre esentate dal versamento del contributo addizionale per l’accesso alla CIGO e all’AIS del FIS.

Per quanto riguarda il secondo punto l’esonero vale nel periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022. I settori che usufruiscono dell’agevolazione sono i seguenti: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria.

Cassa integrazione, assetto normativo e effetti del dl n. 21 del 2022

Ricordiamo a questo punto qual è l’assetto normativo ordinario in materia. In base alle norme vigenti:

  • la cassa integrazione guadagni ordinaria può essere versata fino ad un periodo totale di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane;
  • una nuova domanda può essere fatta soltanto laddove sia trascorso un lasso di tempo pari almeno a 52 settimane di normale attività di lavoro.

Vi sono dunque precisi limiti temporali in tema di integrazione salariale, tuttavia – come accennato in precedenza – il decreto legge n. 21 del 2022 permette ai datori di lavoro di sfruttare sino al 31 dicembre 2022 altre 26 settimane di trattamento – in deroga ai citati limiti di durata.

E ciò altresì nei limiti di un vincolo di risorse corrispondente alla cifra di 150 milioni di euro.

I settori coinvolti nelle nuove misure

Non solo. Come sopra ricordato, il decreto legge varato per dare una risposta alla crisi ucraina permette di avvalersi di ulteriori otto settimane di assegno di integrazione salariale entro fine 2022, a favore dei datori di lavoro di alcuni settori lavorativi. Ciò però alle condizioni che seguono:

  • aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
  • aziende che hanno raggiunto la durata massima di utilizzo dello strumento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l’INPS, del fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano.

Abbiamo appena detto che questa agevolazione vale per specifici settori, eccoli di seguito in elenco:

  • alloggi, agenzie e tour operator, stabilimenti termali, ristorazione su treni e navi;
  • attività di servizi collegati al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
  • sale giochi e biliardi e altre attività di intrattenimento e divertimento;
  • musei;
  • attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di proiezione cinematografica;
  • parchi divertimenti e parchi tematici.

Attenzione però: quanto appena ricordato in tema di assegno di integrazione salariale non vale per i fondi bilaterali cd. alternativi, vale a dire il fondo artigianato e il fondo lavoratori in somministrazione.

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