Cessione del credito, scatta la schedatura: non si sfugge ai controlli

Inserito l’obbligo del codice univoco identificativo per la cessione del credito. Possibile anche effettuare le cosiddette quarte cessioni.

 

Novità a ritmo di cavalleria per la cessione del credito sui bonus edilizi. La frenata di inizio anno sulle cessioni plurime aveva colto in contropiede le imprese, salvo poi essere rimesse in carreggiata dalla retromarcia del Governo.

Cessione del credito bonus edilizi
Foto © AdobeStock

Fra vigilanza costante degli enti di controllo e possibilità di estendere la possibilità o vedersela ridotta, con il primo giorno lavorativo del mese di maggio è entrata in vigore una nuova norma. Si tratta dell’assegnazione del codice univoco per ogni credito soggetto a cessione. Non c’è ancora il provvedimento attuativo ma non dovrebbe mancare molto all’appuntamento. La norma, una volta approvata in via definitiva, andrà sostanzialmente a rafforzare quanto già previsto in fatto di dichiarazione al Fisco delle operazioni di cessione del credito. Con il Dl 13/2022, infatti, si è agito in modo da prevenire operazioni illecite, ossia la stessa ragione che aveva portato a limitare a una le cessioni possibili.

Il Decreto frodi ha quindi imposto una nuova regolamentazione e, fra queste, parte rilevante è stata concessa alle comunicazioni da inoltrare al Fisco, in primis per la cessione numero uno. Stesso discorso per lo sconto in fattura inviato all’Agenzia delle Entrate. A partire dall’1 maggio 2022 sono state disposte ulteriore regole di utilizzo della possibilità. Nello specifico, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o sconto non potranno essere considerate cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione. Inoltre, al credito ceduto verrà attribuito il codice univoco di riferimento, così da renderlo di fatto identificativo.

Cessione del credito: come avvengono i controlli fiscali

Tali controlli saranno applicati non solo al Superbonus 110% ma a qualsiasi tipologia di bonus edilizio. Per ognuno di essi, qualora venga effettuata una cessione del credito, sarà obbligatoria l’assegnazione di un codice di identificazione specifico, così da rendere più chiari e semplici i passaggi successivi alla cessione vera e propria. Da quel momento, il codice sarà tenuto in considerazione per tutte le operazioni successive alla prima. Qualche novità potrebbe ancora arrivare vista la mancanza del vero e proprio decreto attuativo. Una per la verità è già arrivata. Si tratta della cosiddetta quarta cessione, ovvero qualcosa di abbastanza inatteso considerando che, fino a pochissimi mesi fa, si era cercato di limitare anche le seconde.

Si tratta però di una possibilità concessa solo da alcuni enti. In poche parole, effettuata la terza cessione del credito, potrebbe essere consentita anche una quarta. La quale però può essere concessa solo dalle banche e a patto che il riferimento sia un correntista delle stesse. Il credito non avrà possibilità di frazionamento. Per il resto non cambierà molto. Il nuovo regolamento, una volta entrato in vigore, non sposterà norme basilari quali la possibilità di cessione (esclusivamente la prima) verso i privati e l’ammissibilità di due operazioni successive alla prima. Queste ultime, saranno concesse solo nei confronti di banche e altri intermediari finanziari.

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