Novità INPS per riduzione contributi e agevolazioni, ecco per quali categorie

In tema di riduzione di premi e contributi e agevolazioni, l’INPS ha offerto utili precisazioni nelle ultime ore

Con un nuovo messaggio, il n. 1666 del 2022, l’Istituto di previdenza ha evidenziato elementi interessanti circa l’applicabilità delle riduzioni contributive in agricoltura per i terreni montani e aree svantaggiate.

novità INPS
Adobe Stock

Grazie al messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022 l’Istituto di previdenza ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicabilità delle riduzioni contributive e agevolazioni valevoli in agricoltura per determinati territori. Detta applicabilità è infatti da valutarsi rispetto all’attività oggettiva posta in essere dal lavoratore e non dall’inquadramento dell’azienda.

Sul piano dei riferimenti normativi, l’INPS tiene conto della riduzione aliquote contributive citata all’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), dovute dai datori di lavoro agricolo per i lavoratori subordinati, occupati sia a tempo determinato che indeterminato.

Vediamo in sintesi i contenuti di questo messaggio INPS, evidenziandone punti clou e rilevanza.

Agevolazioni in campo agricolo e margine di applicazione: le precisazioni INPS

Abbiamo appena ricordato che la riduzione aliquote contributive si applica ai dipendenti dell’azienda agricola, e con particolare riferimento ai territori montani e zone agricole svantaggiate (definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con la delibera n. 42/2000 e n. 13/2001 e successiva modifica).

Le agevolazioni in gioco sono quelle che seguono:

  • nei territori montani particolarmente svantaggiati, riduzione corrispondente al 75% della contribuzione del datore di lavoro;
  • nelle altre zone agricole svantaggiate, riduzione del 68% della contribuzione del datore di lavoro.

Si tratta dunque della riduzione di premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani e svantaggiati.

Il recente messaggio n. 1666 rimarca che dette riduzioni contributive e agevolazioni sono valevoli:

  • Non soltanto per i datori di lavoro delle aziende classificate agricole, in base all’art. 2135 Codice Civile;
  • Ma altresì per i datori di lavoro che, pur non classificati dall’istituto nell’ambito agricoltura, abbiano come loro lavoratori subordinati, persone adibite ad attività classificate come “agricole” (art. 6 della legge n. 92 del 1979 in materia di obblighi contributivi).

Quali sono i datori di lavoro per i quali vale l’estensione delle agevolazioni contributive?

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto specifica quali sono gli ulteriori datori di lavoro che possono avvalersi delle riduzioni contributive. Eccoli in elenco:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.

La conferma della linea già adottata dalla Cassazione

Per quanto attiene alle agevolazioni contributive in oggetto, l’INPS nel messaggio n. 1666 si accoda a quanto già in passato puntualizzato dalla Corte di Cassazione.

Per questo giudice, infatti, sia agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale che dell’assicurazione INAIL per gli operai agricoli, ciò che rileva ai fini delle agevolazioni è l’attività in sostanza compiuta dal lavoratore, al di là della qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato da varie sentenze.

Conclusioni

Alla luce del messaggio INPS n. 1666 del 14 aprile, non vi sono dunque particolari dubbi in fatto di agevolazioni contributive, datori di lavoro e attività classificate come agricole.

Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza hanno diritto alle agevolazioni contributive di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 altresì i datori di lavoro che, pur non classificati dall’INPS nell’area agricoltura, abbiano come lavoratori subordinati in azienda, dipendenti addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.

In altre parole, l’applicabilità delle riduzioni contributive previste in agricoltura per i territori di cui sopra va valutata rispetto all’attività oggettiva compiuta dal lavoratore e non in considerazione dell’inquadramento dell’azienda.

Impostazioni privacy