Contributi figurativi validi per la pensione se si presenta questa domanda all’INPS

I contributi figurativi sono vantaggiosi per il lavoratore, ma entrano in gioco solo a particolari condizioni.

I contributi figurativi hanno rilievo nei periodi di contribuzione mancante e sono accreditati gratuitamente dallo Stato, ma esclusivamente in situazioni meritevoli di tutela per il lavoratore.

Contributi figurativi
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Se ne sente spesso parlare, ma c’è chi non conosce il perché i contributi figurativi hanno questo nome. Di fatto essi comportano un oggettivo vantaggio per il lavoratore che se ne avvale, in quanto consistono in periodi assicurativi accreditati a costo zero da parte dello Stato in mancanza di effettivi versamenti, ed in particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore.

In ragione di ciò appare opportuno, di seguito, fare il punto sui contributi figurativi, vedendo con maggior dettaglio in che cosa consistono. Ecco allora ciò che serve ricordare in proposito.

Contributi figurativi: che cosa sono in concreto? I vantaggi

Sono detti figurativi una specifica tipologia di contributi, che hanno questo nome in quanto:

  • non sono versati né dal datore di lavoro né dal dipendente;
  • hanno lo scopo di coprire un lasso di tempo in cui il lavoratore non ha svolto alcuna attività di lavoro.

Ecco perché si usa dire che i contributi figurativi costituiscono una sorta di copertura “fittizia” (in quanto appunto non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore).

La legge individua in modo tassativo le ipotesi in cui i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcuna spesa per l’assicurato/lavoratore. Per questa ragione detti contributi si differenziano dai contributi da riscatto, i quali sono, invece, a carico del lavoratore, analogamente ai contributi volontari.

I contributi figurativi consentono al lavoratore stesso di non perdere ai fini pensionistici un periodo nel quale per specifiche situazioni non ha potuto svolgere il proprio lavoro.

Essi infatti hanno rilievo sia per la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, sia per la quantificazione precisa dell’entità della stessa.

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dei contributi figurativi – ossia del valore da attribuire a tali contributi – dobbiamo fare riferimento alla retribuzione media settimanale, conseguita durante l’anno solare in cui si trovano i periodi coperti dalla contribuzione figurativa in oggetto.

Contributi figurativi conferiti d’ufficio

I contributi figurativi possono essere fatti valere d’ufficio, in base alla tipologia di eventi che danno luogo allo stop dell’attività di lavoro. Da notare che le ipotesi in cui si ha diritto a detta vantaggiosa contribuzione sono tassative ed al di fuori di queste non saranno valevoli contributi figurativi.

In particolare, l’applicazione d’ufficio ha luogo nei casi che seguono:

  • attività lavorativa svolta con contratto di solidarietà;
  • cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale;
  • svolgimento di lavori socialmente utili;
  • indennità Naspi;
  • indennità di mobilità.

Su richiesta del lavoratore

Detti contributi possono essere versati anche su richiesta del lavoratore, nelle seguenti circostanze:

  • congedo parentale;
  • permessi retribuiti;
  • riposi giornalieri;
  • aspettativa per l’esercizio di cariche pubbliche o sindacali;
  • assenze per assistere portatori di handicap;
  • servizio militare, obbligatorio e volontario e servizio civile;
  • assenza per malattia e infortunio del lavoratore;
  • assenza per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo,
  • maternità al di fuori di un rapporto di lavoro;
  • assenza dal lavoro per malattia del bambino.

Il contributo, in queste circostanze, ha natura facoltativa giacché spetta all’assicurato scegliere se chiedere l’accredito di tali eventi sul proprio conto assicurativo oppure no.

Conclusioni

Abbiamo visto sopra che in certi periodi nei quali il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per maternità, malattia, invalidità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), non sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di pagare i relativi contributi previdenziali, onde garantire il diritto del lavoratore alla maturazione della pensione.

Tuttavia, al fine di assicurare in ogni caso ai lavoratori la copertura previdenziale e il diritto alla pensione, in specifiche situazioni ritenute meritevoli di tutela le norme vigenti in materia dispongono l’accreditamento – sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – dei relativi contributi.

Pertanto nessun dubbio a riguardo: i periodi in oggetto, pur essendo senza contribuzione ‘ordinaria’ sono in ogni caso coperti sul piano pensionistico e sono considerati – in linea generale – utili sia fini del diritto, che della quantificazione della pensione futura.

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