Errore sul 730, incredibile ma vero: il Fisco restituisce i soldi

Maturare un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dà diritto a un rimborso. Ottenibile in due differenti modalità.

 

Se il contribuente sbaglia, paga. Qualcosa da tenere ben presente ogni volta che ritorna in auge il tema della dichiarazione dei redditi. Ma perché, una volta tanto, non considerare anche il contrario?

Rimborso 730
Foto © AdobeStock

Sì, perché come è vero che un contribuente possa incappare in qualche errore di versamento, magari scendendo al di sotto del dovuto in termini di tasse o ricevendo detrazioni fiscali non spettanti, è vero pure che in alcuni casi è quanto esce a essere più del dovuto. Il rimborso fiscale è di fatto la restituzione di una parte, più o meno consistente, delle spese sostenute durante l’anno. E, in alcune circostanze, è possibile che vengano incluse delle restituzioni legate a delle somme versate in più rispetto al dovuto. In sostanza, un credito a favore del contribuente, maturato a seguito di una verifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

Per la serie, una volta tanto i controlli tanto temuti possono portare anche qualcosa di positivo. Starà comunque al contribuente interessato richiedere al Fisco i rimborsi per le tasse versate in più. Perlopiù in due modi: fare domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure inserire il credito maturato in dichiarazione dei redditi. Chiaramente, il primo metodo è il più utilizzato. La domanda in questione può essere relativa sia alle imposte dirette che a quelle sul reddito dell’ente. E la procedura di presentazione è piuttosto semplice: carta semplice, nessun modello, documenti dimostranti il diritto al rimborso in allegato.

Errore sul 730, rimborso dall’Agenzia delle Entrate: le modalità di richiesta

Nel caso in cui si presentino le condizioni per un rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, la domanda (con allegata la documentazione attestante) dovrà essere inoltrata direttamente all’ufficio dell’ente competente sul territorio. Per quanto riguarda l’istanza sui rimborsi dell’imposta di registro (e anche le altre imposte dirette diverse dall’Iva), andrà presentata istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’atto è risultante. In caso l’atto registrato mancasse, a quel punto occorrerà rivolgersi all’ufficio territoriale competente. Entrambe le domande possono essere inviate tramite Pec, mail o posta ordinaria. Oppure presentandosi allo sportello o ancora, in alternativa, gestendo il tutto tramite il sito dell’ente.

In base alla tipologia del rimborso, i tempi di consegna possono variare. Per la dichiarazione integrativa a favore, la domanda dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Si tratta di una disciplina dell’articolo 43 del Dpr 600/73. Per i rimborsi relativi alle imposte su redditi, versamenti diretti o ritenute, invece, il termine utile per la domanda sarà di 48 mesi dal versamento. Per quanto riguarda le imposte indirette, la richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro due anni, ovvero 36 mesi, dalla data del versamento. In caso si optasse per il rimborso tramite dichiarazione dei redditi, la procedura sarà più rapida e sicura: chi utilizza il modello 730 può ricevere il rimborso dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico), mentre chi ricorre al Modello Unico dovrà farne richiesta tramite il quadro RX.

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