Contanti, occhio alle “righe piccole”: un dettaglio sfuggito può costare carissimo

Già dall’1 gennaio, la normativa in materia contanti è cambiata radicalmente. Con un’unica eccezione, vincolata però a ulteriori obblighi. Vediamo di cosa si tratta.

Soldi contanti
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La prima e più importante novità dell’anno per quel che riguarda l’uso dei contanti è già entrata in vigore. Dall’1 gennaio, infatti, è scattato il limite dei pagamenti a 999 euro o poco più. I mille euro, in sostanza, non solo non dovranno essere superati ma nemmeno raggiunti. Sforare anche di pochi centesimi, infatti, comporterebbe un possibile controllo fiscale a seguito di una segnalazione da parte della banca all’Unità di informazione finanziaria (Uif). Attenzione massima quindi, anche se è vero che il nuovo limite riguarderà più che altro coloro che risultano proprietari di piccole imprese piuttosto che i piccoli risparmiatori.

Va ricordato, però, che il nuovo tetto massimo dei pagamenti in contanti riguarderà indifferentemente sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Inoltre, c’è un altro particolare a cui prestare attenzione. La normativa del Dl 50/2017, per la precisione all’articolo 13 quater, riporta chiaramente l’applicazione dell’arrotondamento per difetto della somma limite. In pratica, a fronte di un tetto consentito fino a 999,99 euro, il costo di produzione delle monete da 1 e 2 centesimi porterà l’autorità finanziaria a considerare l’importo massimo a 999,5 euro. Una di quelle “righe piccole” in grado di fare enormi differenze.

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Contanti, la questione arrotondamento: deroghe e normative

Nuove regole quindi, anche se non per tutti. L’unica deroga infatti (eccetto i vari giustificativi da porre qualora la somma limite dovesse essere superata) è concessa ai cittadini stranieri presenti in Italia. Questi ultimi potranno operare delle transazioni in denaro contante fino a 15 mila euro. La deroga in questione, come riferisce ilSole24Ore, è disciplinata dal Decreto Legge 16/2012 (poi legge 44/2012) e consente sia l’acquisto di beni che di servizi legati soprattutto al turismo. Quindi per persone con cittadinanza diversa rispetto a quella italiana, residenti al di fuori dei confini nazionali. Resta comunque l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora vengano effettuate transazioni di tale entità. In caso di incasso, si dovrà agire tramite un intermediario per darne apposita comunicazione.

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I 15 mila restano però il tetto massimo. Non sarà consentito quindi frazionare l’importo per pagare somme superiori. L’unico modo sarebbe utilizzare degli strumenti tracciabili e agire tramite un istituto bancario o le Poste. Questo perché, in materia, interviene la normativa antiriciclaggio, volta a contrastare reati di riciclo del denaro. Fra le disposizioni, si regola anche la frazionabilità del pagamento, il quale viene definito unitario sotto il profilo del valore economico. Estendendo peraltro la norma ai pagamenti fino a sette giorni per una stessa operazione. Un’eventuale violazione dei nuovi limiti al pagamento in contanti, farà scattare sanzioni amministrative da un minimo di mille fino a un massimo di 50 mila euro, a seconda della natura dell’infrazione. Una misura che non ha mancato di attirare l’attenzione della Bce, che richiedeva un suo intervento perlomeno di monitoraggio. Così da verificare che l’applicazione fosse in linea con gli standard europei in materia.

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