Danni auto parcheggiata in condominio: chi li ripaga? L’incredibile risposta

I danni auto parcheggiata in condominio non sono così inusuali come si crede. Vediamo in questi casi chi ripaga il proprietario 

Danni auto
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Quando l’automobile riporta dei danni solitamente li si associa a sinistri in strada. Alle volte però può capitare di trovare dei graffi o anche qualcosa in più nel momento in cui è parcheggiata nel proprio condominio.

A quel punto diventa più difficile stabilire di chi è la colpa, anche perché a provocare l’incidente potrebbe essere stato o un altro inquilino del palazzo o un fattore esterno che non è stato trattato con cautela (si pensi ad un ramo pendente o ad un muretto pericolante).

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Danni auto in condominio: su chi ricadono le responsabilità?

La prima dinamica è di facile interpretazione. La richiesta di risarcimento va fatta direttamente alla persona responsabile dell’accaduto (articolo 2043 c.c), cioè al proprietario del veicolo danneggiante. Dovrà essere lui a corrispondere al soggetto offeso l’indennizzo utile a sanare il danno.

Un’ipotesi che può essere scongiurata se il condominio è munito di una polizza assicurativa che copra questo genere di eventi. Realisticamente però si tratta di una soluzione difficilmente attuabile, in quanto pochissimi condòmini la sottoscrivono.

Nemmeno nel secondo caso ci sono particolari dubbi. Deve essere il condominio a risarcire il proprietario dell’automobile danneggiata. Si tratta infatti di responsabilità per i danni provocati da cose in custodia (articolo 2051 c.c).

Quindi è l’intero condominio a dover rispondere del danno, non solo l’amministratore che ha il compito di contattare l’assicurazione dello stabile e consentire a quest’ultima di espletare tutte le pratiche del caso. Inoltre la compagnia deve districare gli altri inquilini da ogni genere di responsabilità, visto che non possono essere a loro imputabili.

Cosa succede se l’automobile non ha l’assicurazione?

In conclusione non resta che accertare per bene dinamiche e colpevoli della situazione venutasi a creare, in modo da poter agire secondo criterio. All’interno di un condominio in sostanza e in linea di massima vigono gli stessi principi validi anche per la strada. Dunque, chi rompe paga. In caso di agenti esterni ci si regola come riportato sopra.

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