TFR e TFS, dalla liquidazione agli interessi: guida alla richiesta anticipata

Liquidazione su calendari diversi, trattamenti pensionistici divergenti e altri fattori: ecco le procedure per l’anticipo su TFR e TFS.

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Non si tratta di una prassi ma l’anticipo del TFS (Trattamento di fine servizio) o del TFR (Trattamento di fine rapporto) sono tutt’altro che argomenti secondari. Da un lato perché la liquidazione non arriva per tutti nello stesso momento e alcuni dipendenti possono arrivare a ottenerla anche molto tardi, dall’altro perché una situazione globale di difficoltà impone l’obbligo di scandagliare tutte le strade possibili per restare al passo. Senza contare che per chi riceve la liquidazione tardi, il divario cresce ancora di più con la Quota 100. Questo vale soprattutto per il TFS, regolamentato nuovamente con il decreto del 2019 e rivisto solo a partire dallo scorso anno. Secondo quanto previsto, i dipendenti pubblici potranno richiedere fino a un massimo di 45 mila euro.

In poche parole, lo Stato fornisce un finanziamento in garanzia che funge da liquidazione in anticipo sui tempi ordinari. A patto però di motivare la richiesta in base a quanto stabilito dalla legislazione in materia. L’anticipo, sia per il TFR che per il TFS, può essere richiesto da coloro che figurano come dipendenti del pubblico impiego e con accesso alla pensione secondo i requisiti del Dl 201/2011. Oppure alla pensione anticipata secondo i dettami di Quota 100 (38 anni di contributi e 62 di età, anche se la misura è ormai in procinto di essere messa in soffitta).

TFR e TFS, richiesta per l’anticipo: i requisiti

In termini numerici, l’anticipo sulla liquidazione può essere chiesto nella misura fra dodici e ventiquattro mesi. La domanda può essere inoltrata dai dipendenti con contribuzione già avviata al 31 dicembre 1995 e con richiesta formulata di pensione anticipata ordinaria. I requisiti contributivi saranno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Non farà fede, in questo caso, l’età anagrafica. Per chi invece non ha contribuzione al 31 dicembre 1995, se rientra nei trattamenti pensionistici ordinari, potrà comunque essere inoltrata richiesta di contribuzione. Si tratta di coloro che figurano in regime di pensione anticipata ordinaria, di vecchiaia e Quota 100.

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Non rientrano fra i trattamenti che prevedono l’anticipo su TFR e TFS né l’Ape Sociale (pensione anticipata per lavori gravosi) né Opzione Donna. Fuori anche le pensioni precoci, quelle in totalizzazione e il personale del comparto sicurezza e difesa. Per poter inoltrare la domanda, andrà innanzitutto richiesta la certificazione del trattamento di interesse all’ente erogatore (l’Inps). Starà poi allo stesso rilasciare la certificazione entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Infine, sarà la banca a decretare il buon esito della pratica per il versamento dell’anticipo. Occhio agli interessi: il tasso, al momento, viene calcolato in base al rendimento medio dei titoli di Stato (a ora sullo 0,40%).

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